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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01404/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 1 febbraio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi riguardavano principalmente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, correlativamente, la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che la Corte territoriale aveva già spiegato in modo adeguato le ragioni ostative alla concessione; quanto alla pena base, ha rilevato che questa era stata fissata in misura di poco superiore al minimo edittale, sicché era sufficiente il richiamo al criterio di proporzione, anche alla luce delle ulteriori considerazioni sulla particolare gravità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato le ragioni che ne escludono la concessione.

  • art. 133 c.p.

    La pena base può essere ritenuta congrua se determinata in misura prossima al minimo edittale e sorretta da un richiamo al criterio di proporzione, specie in presenza di ulteriori ragioni sulla gravità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Il versamento alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932

    Quando la pena base è poco sopra il minimo edittale, il giudice può limitarsi a un motivato riferimento al criterio di proporzione, se accompagnato da ulteriori elementi sulla gravità del fatto.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non illogica e sufficiente sulle ragioni ostative alla loro concessione.
  • La determinazione della pena base in prossimità del minimo edittale può essere motivata sinteticamente mediante il richiamo al criterio di proporzione, soprattutto se il giudice valorizza la gravità concreta del fatto.
  • Il ricorso per cassazione manifestamente infondato è inammissibile; a tale esito conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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