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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18574/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex legge Pinto per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo pendente dinanzi al TAR Campania per circa diciannove anni. La Corte d'appello aveva dichiarato la domanda inammissibile perché nel giudizio presupposto non era stata presentata l'istanza di prelievo richiesta dall'art. 54 del d.l. n. 112/2008. Il ricorrente ha impugnato il decreto con due censure: da un lato, ha sostenuto che la disciplina dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008 non fosse applicabile ratione temporis ai procedimenti di equa riparazione relativi a giudizi amministrativi instaurati prima della sua entrata in vigore; dall'altro, ha dedotto la violazione della CEDU, assumendo che l'istanza di prelievo non fosse un rimedio effettivo idoneo a garantire la ragionevole durata del processo amministrativo, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008, come modificato, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34/2019 per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU. La Corte ha affermato che la mancata presentazione dell'istanza di prelievo, in quel regime, non poteva rendere improponibile la domanda di equa riparazione; al più, poteva incidere sulla quantificazione dell'indennizzo quale indice di scarso interesse alla decisione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà decidere nel merito la domanda e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    costituisce il fondamento della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo.

  • art. 54 D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008

    la previsione di improponibilità della domanda di equa riparazione in difetto di istanza di prelievo è stata ritenuta non applicabile e comunque illegittima in quanto in contrasto con la CEDU.

  • art. 71, comma 2, c.p.a.

    l'istanza di prelievo è richiamata come adempimento processuale nel giudizio amministrativo, ma non può essere elevata a شرط di proponibilità della domanda Pinto nel regime scrutinato.

  • art. 11 preleggi

    richiamato come norma sul criterio temporale di applicazione della legge.

  • art. 15 preleggi

    richiamato come norma sul criterio temporale di applicazione della legge.

  • art. 6 CEDU

    evocato quale parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 13 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale che esige un rimedio effettivo per le doglianze sulla durata eccessiva del processo.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    utilizzato come parametro costituzionale di conformazione della legge interna agli obblighi convenzionali.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'equa riparazione per la durata irragionevole del processo amministrativo, la mancata presentazione dell'istanza di prelievo, nel regime esaminato, non può essere elevata a شرط di proponibilità della domanda di indennizzo.
  • L'istanza di prelievo, nel testo considerato, può al più assumere rilievo indiziario nella valutazione dell'interesse della parte alla decisione e quindi nella liquidazione dell'indennizzo, ma non incide sull'ammissibilità della domanda Pinto.
  • Una disciplina interna che subordini l'accesso al rimedio risarcitorio a un adempimento non idoneo a costituire un rimedio effettivo alla durata eccessiva del processo è incompatibile con gli artt. 6 e 13 CEDU, come parametro interposto tramite l'art. 117, primo comma, Cost.
  • Quando una norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con la CEDU, il giudice di legittimità deve cassare la decisione di merito che abbia fatto applicazione di quella condizione di improponibilità e rinviare al giudice del merito per l'esame della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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