Cassazione Civile, Ordinanza n. 33149/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società; socio/amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un socio-amministratore di una società a responsabilità limitata contro l'altro socio-amministratore, la società da questi costituita in concorrenza e un'ulteriore convenuta. L'attore deduceva che l'altro amministratore avesse unilateralmente dichiarato lo scioglimento della società per cause ritenute insussistenti, in violazione delle regole statutarie e dell'assetto di gestione, e che avesse anche posto in essere condotte di concorrenza sleale e di distrazione di un contratto di appalto a favore della nuova società concorrente. I convenuti opponevano una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo, sostenendo che la lite dovesse essere devoluta ad arbitrato irrituale, e contestavano nel merito le pretese avversarie. La Corte d'appello ha ritenuto inapplicabile la clausola compromissoria alla domanda di responsabilità verso l'amministratore, ha reputato provata la distrazione del contratto e ha condannato in solido i convenuti al risarcimento del danno. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) erronea qualificazione dell'impugnazione della decisione sulla competenza arbitrale, che sarebbe stata deducibile solo con regolamento di competenza; 2) errata interpretazione della clausola compromissoria, che secondo loro avrebbe dovuto ricomprendere anche le controversie relative all'amministratore, specie perché socio della società; 3) erronea applicazione delle norme sulla responsabilità e sulla concorrenza sleale, perché la società danneggiata sarebbe stata già inattiva e con capitale sotto il minimo legale; 4) erronea regolazione delle spese di lite e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché una controparte non aveva formulato domande nei loro confronti e la condanna risarcitoria sarebbe stata pronunciata anche a favore di un soggetto che non aveva proposto la relativa domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ritenendo infondate le censure sulla clausola compromissoria, sull'ambito dell'arbitrato irrituale e sulla prova dello sviamento di clientela mediante distrazione del contratto d'appalto. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente posto le spese di lite anche a carico dei ricorrenti in favore di una parte che, rispetto a quelle specifiche domande, non era soccombente nei loro confronti e non aveva proposto domande contro di loro; ha inoltre ravvisato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella liquidazione del risarcimento anche in favore di un soggetto che non aveva formulato la domanda patrimoniale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base delle dedotte cause di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell'assemblea, nonché per riduzione del capitale sotto il minimo legale.
cité nel primo motivo come norma asseritamente violata insieme alle disposizioni sull'arbitrato e sulla competenza.
richiamato in relazione alla devoluzione della controversia ad arbitrato.
la Corte afferma che non si applica all'arbitrato irrituale, sicché la decisione sulla sua esistenza o validità non è impugnabile con regolamento di competenza in base a tale norma.
invocati dai ricorrenti per sostenere che la questione di competenza arbitrale dovesse essere fatta valere con regolamento di competenza.
richiamato nel secondo motivo in tema di arbitrato.
richiamato nel secondo motivo in tema di clausola compromissoria.
citato nei motivi di ricorso come parametro dell'azione di responsabilità contro l'amministratore.
richiamato dalla Corte per affermare che la clausola compromissoria non comprende, in difetto di espressa previsione, l'azione di responsabilità promossa dal socio contro l'amministratore.
citato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.
richiamati per dedurre difetto di domanda, interesse ad agire e ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamati nel quarto motivo con riferimento a difesa tecnica, spese di lite e rinuncia agli atti/effetti processuali.
Massime di principio
- La clausola compromissoria in un atto costitutivo deve essere interpretata in modo rigoroso: se limita la devoluzione agli arbitri alle controversie tra soci o tra soci e società, non può estendersi per analogia all'azione di responsabilità promossa contro l'amministratore, anche quando costui sia pure socio.
- L'arbitrato irrituale è sottratto alla disciplina dell'arbitrato rituale; pertanto, la decisione del giudice ordinario che ne affermi o neghi l'esistenza o la validità non è impugnabile con il regolamento di competenza previsto per l'arbitrato rituale.
- Ai fini della responsabilità per concorrenza sleale e sviamento di clientela, è sufficiente che il giudice accerti in modo motivato la distrazione del rapporto commerciale o del contratto a favore del concorrente, quando tale condotta preceda l'evento societario invocato come causa di scioglimento.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone che la condanna al risarcimento o alle spese sia pronunciata solo nei confronti e a favore delle parti rispetto alle quali vi sia stata domanda o soccombenza effettiva; una parte non soccombente su una specifica domanda non può essere gravata delle spese in favore di chi non abbia proposto pretese nei suoi confronti.
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