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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33149/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società; socio/amministratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un socio-amministratore di una società a responsabilità limitata contro l'altro socio-amministratore, la società da questi costituita in concorrenza e un'ulteriore convenuta. L'attore deduceva che l'altro amministratore avesse unilateralmente dichiarato lo scioglimento della società per cause ritenute insussistenti, in violazione delle regole statutarie e dell'assetto di gestione, e che avesse anche posto in essere condotte di concorrenza sleale e di distrazione di un contratto di appalto a favore della nuova società concorrente. I convenuti opponevano una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo, sostenendo che la lite dovesse essere devoluta ad arbitrato irrituale, e contestavano nel merito le pretese avversarie. La Corte d'appello ha ritenuto inapplicabile la clausola compromissoria alla domanda di responsabilità verso l'amministratore, ha reputato provata la distrazione del contratto e ha condannato in solido i convenuti al risarcimento del danno. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) erronea qualificazione dell'impugnazione della decisione sulla competenza arbitrale, che sarebbe stata deducibile solo con regolamento di competenza; 2) errata interpretazione della clausola compromissoria, che secondo loro avrebbe dovuto ricomprendere anche le controversie relative all'amministratore, specie perché socio della società; 3) erronea applicazione delle norme sulla responsabilità e sulla concorrenza sleale, perché la società danneggiata sarebbe stata già inattiva e con capitale sotto il minimo legale; 4) erronea regolazione delle spese di lite e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché una controparte non aveva formulato domande nei loro confronti e la condanna risarcitoria sarebbe stata pronunciata anche a favore di un soggetto che non aveva proposto la relativa domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ritenendo infondate le censure sulla clausola compromissoria, sull'ambito dell'arbitrato irrituale e sulla prova dello sviamento di clientela mediante distrazione del contratto d'appalto. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente posto le spese di lite anche a carico dei ricorrenti in favore di una parte che, rispetto a quelle specifiche domande, non era soccombente nei loro confronti e non aveva proposto domande contro di loro; ha inoltre ravvisato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella liquidazione del risarcimento anche in favore di un soggetto che non aveva formulato la domanda patrimoniale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2484 c.c.

    richiamato come base delle dedotte cause di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell'assemblea, nonché per riduzione del capitale sotto il minimo legale.

  • art. 96 c.p.c.

    cité nel primo motivo come norma asseritamente violata insieme alle disposizioni sull'arbitrato e sulla competenza.

  • art. 806 c.p.c.

    richiamato in relazione alla devoluzione della controversia ad arbitrato.

  • art. 819-ter c.p.c.

    la Corte afferma che non si applica all'arbitrato irrituale, sicché la decisione sulla sua esistenza o validità non è impugnabile con regolamento di competenza in base a tale norma.

  • artt. 42 e 43 c.p.c.

    invocati dai ricorrenti per sostenere che la questione di competenza arbitrale dovesse essere fatta valere con regolamento di competenza.

  • art. 807 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di arbitrato.

  • art. 808 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di clausola compromissoria.

  • art. 2393 c.c.

    citato nei motivi di ricorso come parametro dell'azione di responsabilità contro l'amministratore.

  • art. 2476 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la clausola compromissoria non comprende, in difetto di espressa previsione, l'azione di responsabilità promossa dal socio contro l'amministratore.

  • art. 2058 c.c.

    citato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • artt. 99, 100, 112 c.p.c.

    richiamati per dedurre difetto di domanda, interesse ad agire e ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • artt. 82, 91, 92, 306 c.p.c.

    richiamati nel quarto motivo con riferimento a difesa tecnica, spese di lite e rinuncia agli atti/effetti processuali.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria in un atto costitutivo deve essere interpretata in modo rigoroso: se limita la devoluzione agli arbitri alle controversie tra soci o tra soci e società, non può estendersi per analogia all'azione di responsabilità promossa contro l'amministratore, anche quando costui sia pure socio.
  • L'arbitrato irrituale è sottratto alla disciplina dell'arbitrato rituale; pertanto, la decisione del giudice ordinario che ne affermi o neghi l'esistenza o la validità non è impugnabile con il regolamento di competenza previsto per l'arbitrato rituale.
  • Ai fini della responsabilità per concorrenza sleale e sviamento di clientela, è sufficiente che il giudice accerti in modo motivato la distrazione del rapporto commerciale o del contratto a favore del concorrente, quando tale condotta preceda l'evento societario invocato come causa di scioglimento.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone che la condanna al risarcimento o alle spese sia pronunciata solo nei confronti e a favore delle parti rispetto alle quali vi sia stata domanda o soccombenza effettiva; una parte non soccombente su una specifica domanda non può essere gravata delle spese in favore di chi non abbia proposto pretese nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaConcorrenza slealeArbitratoSpese di liteImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civileCommerciale
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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