Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9679/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha escluso che l'ordinanza impugnata abbia dato motivazione sulla questione oggetto del reclamo (fasce orarie per la cottura) e ha constatato l'omessa motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata per omessa motivazione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mira ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto il reclamo del Ministero avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza (20/10/2021) che aveva consentito alla detenuta sottoposta al regime ex art. 41-bis di cucinare nella propria stanza senza fasce orarie e di acquistare alimenti tramite il "modello 72". Il Ministero censura esclusivamente la parte relativa alle fasce orarie di cottura, denunciando un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in quanto il Tribunale avrebbe motivato su una questione del tutto diversa (la possibilità di fruire di due ore d'aria più un'ora di "socialità") omettendo di pronunciarsi sulle questioni effettivamente sollevate nel reclamo.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    La pronuncia prende atto che le misure concrete applicate ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis (es. limiti alla socialità, ore d'aria, possibilità di cucinare) devono essere determinate e motivate, sicché eventuali decisioni che incidono su tali aspetti devono rispondere al corretto oggetto del reclamo/impugnazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il vizio invocato è quello di omessa o insufficiente motivazione: la Corte ritiene che la decisione impugnata non abbia motivato sulle questioni effettivamente dedotte, configurando il vizio previsto dalla norma e giustificando l'annullamento con rinvio

Massime di principio

  • Un provvedimento giudiziario può essere annullato in cassazione se la motivazione non riguarda le questioni effettivamente dedotte dalle parti: il giudice deve trattare e motivare i punti specifici sollevati nel reclamo/atto.
  • Non è sufficiente che il giudice affronti argomenti attinenti allo stesso contesto generale: se decide su una questione diversa rispetto a quella proposta, sussiste omessa motivazione.
  • Nei casi che coinvolgono il regime 41-bis, le limitazioni alle attività dei detenuti (ore d'aria, socialità, possibilità di cucinare) richiedono una chiara e specifica motivazione per ciascun profilo contestato; decisioni vaghe o fuori tema sono vulnerabili.
  • Su rinvio per nuovo giudizio il giudice dovrà esaminare espressamente il punto effettivamente impugnato, motivando il collegamento tra fatti, regimi detentivi applicabili e ragioni di tutela della sicurezza/ordine penitenziario.
  • Per chi impugna, è strategico circoscrivere chiaramente le doglianze e segnalare il rischio di omessa motivazione come possibile motivo di ricorso per cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.