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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23606/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era fondato su due motivi: (1) omissione di applicazione della circostanza attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648-bis c.p.; la difesa sosteneva che il termine "deve" nella norma impone la riduzione obbligatoria della pena e che la pena applicata risulterebbe illegale rispetto ai limiti edittali del reato presupposto (artt. 615-ter e 640 c.p.), anche considerando l'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p.; (2) vizi nella pronuncia di confisca: assenza di accordo tra le parti sulla confisca, mancata indicazione se fosse confisca diretta o per equivalente, mancanza di collegamento tra bene e reato e inesatta quantificazione della somma confiscata

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo: la Corte ha ritenuto il motivo non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., poiché l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento non rientra tra i motivi ammessi; inoltre la pena concordata rientrava nei limiti edittali e non è risultata "illegale" ai sensi richiamati. Sul secondo motivo: manifestamente infondato; la Corte ha confermato che la confisca del profitto del reato è obbligatoria ex art. 648-quater c.p. nel delitto di riciclaggio e può essere disposta "per equivalente"; il giudice aveva adeguatamente motivato la confisca per equivalente e il quantum (€25.000) corrispondeva al valore delle somme oggetto delle operazioni di riciclaggio indicate nel capo di imputazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Indica i vizi deducibili in cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione); richiamata per definire la tipologia di motivi denunciati

  • art. 448 c.p.p., comma 2-bis

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: ammessi solo motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena o misura di sicurezza

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sul riciclaggio; il ricorrente invocava il quarto comma (circostanza attenuante), sostenendo carattere obbligatorio della riduzione, tesi che la Corte non ha ritenuto ammissibile nel ricorso di patteggiamento

  • art. 648-quater c.p.

    Stabilisce la confisca del profitto del reato; la Corte ha interpretato la norma come imponendo la confisca obbligatoria del profitto nel reato di riciclaggio e consentendo la confisca per equivalente

  • art. 444 e art. 445 c.p.p.

    Regole sul patteggiamento e sulla possibilità che il giudice disponga misure personali o patrimoniali non concordate, in relazione al quantum della pena irrogata

  • art. 240 c.p.

    Citato dal ricorrente in relazione alla confisca; la Corte ha però fatto riferimento alla disciplina speciale della confisca prevista per il riciclaggio (art. 648-quater) ritenendola prevalente

  • artt. 23, 65, 71 c.p. (richiamati in motivazione giurisprudenziale)

    Richiamati per chiarire che la pena è "illegale" solo se eccede i limiti edittali generali o specifici; errori nella ponderazione delle circostanze non rendono automaticamente la pena illegale se rientra nei limiti

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati i profili di colpa

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi limitati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena o della misura di sicurezza
  • L'omessa applicazione di circostanze attenuanti non sollevate nella richiesta di patteggiamento non costituisce motivo ammissibile di cassazione e quindi il relativo censure è normalmente inammissibile
  • La pena è considerata "illegale" in senso rilevante per cassazione solo se eccede i limiti edittali o i limiti generali previsti dal codice; errori intermedi di calcolo o comparazione non sono, di per sé, causa di illegittimità
  • Nel delitto di riciclaggio la confisca del profitto (art. 648-quater) è obbligatoria e può essere disposta per equivalente; tale confisca può essere disposta anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, purché motivata
  • Ricorsi manifestamente infondati o non consentiti possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e con sanzione a favore della Cassa delle ammende; è quindi rischioso proporre motivi non espressamente ammessi dalla disciplina del patteggiamento

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