Cassazione Penale, Sentenza n. 23606/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era fondato su due motivi: (1) omissione di applicazione della circostanza attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648-bis c.p.; la difesa sosteneva che il termine "deve" nella norma impone la riduzione obbligatoria della pena e che la pena applicata risulterebbe illegale rispetto ai limiti edittali del reato presupposto (artt. 615-ter e 640 c.p.), anche considerando l'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p.; (2) vizi nella pronuncia di confisca: assenza di accordo tra le parti sulla confisca, mancata indicazione se fosse confisca diretta o per equivalente, mancanza di collegamento tra bene e reato e inesatta quantificazione della somma confiscata
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo: la Corte ha ritenuto il motivo non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., poiché l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento non rientra tra i motivi ammessi; inoltre la pena concordata rientrava nei limiti edittali e non è risultata "illegale" ai sensi richiamati. Sul secondo motivo: manifestamente infondato; la Corte ha confermato che la confisca del profitto del reato è obbligatoria ex art. 648-quater c.p. nel delitto di riciclaggio e può essere disposta "per equivalente"; il giudice aveva adeguatamente motivato la confisca per equivalente e il quantum (€25.000) corrispondeva al valore delle somme oggetto delle operazioni di riciclaggio indicate nel capo di imputazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Indica i vizi deducibili in cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione); richiamata per definire la tipologia di motivi denunciati
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: ammessi solo motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena o misura di sicurezza
Norma sul riciclaggio; il ricorrente invocava il quarto comma (circostanza attenuante), sostenendo carattere obbligatorio della riduzione, tesi che la Corte non ha ritenuto ammissibile nel ricorso di patteggiamento
Stabilisce la confisca del profitto del reato; la Corte ha interpretato la norma come imponendo la confisca obbligatoria del profitto nel reato di riciclaggio e consentendo la confisca per equivalente
Regole sul patteggiamento e sulla possibilità che il giudice disponga misure personali o patrimoniali non concordate, in relazione al quantum della pena irrogata
Citato dal ricorrente in relazione alla confisca; la Corte ha però fatto riferimento alla disciplina speciale della confisca prevista per il riciclaggio (art. 648-quater) ritenendola prevalente
artt. 23, 65, 71 c.p. (richiamati in motivazione giurisprudenziale)
Richiamati per chiarire che la pena è "illegale" solo se eccede i limiti edittali generali o specifici; errori nella ponderazione delle circostanze non rendono automaticamente la pena illegale se rientra nei limiti
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati i profili di colpa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi limitati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena o della misura di sicurezza
- L'omessa applicazione di circostanze attenuanti non sollevate nella richiesta di patteggiamento non costituisce motivo ammissibile di cassazione e quindi il relativo censure è normalmente inammissibile
- La pena è considerata "illegale" in senso rilevante per cassazione solo se eccede i limiti edittali o i limiti generali previsti dal codice; errori intermedi di calcolo o comparazione non sono, di per sé, causa di illegittimità
- Nel delitto di riciclaggio la confisca del profitto (art. 648-quater) è obbligatoria e può essere disposta per equivalente; tale confisca può essere disposta anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, purché motivata
- Ricorsi manifestamente infondati o non consentiti possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e con sanzione a favore della Cassa delle ammende; è quindi rischioso proporre motivi non espressamente ammessi dalla disciplina del patteggiamento
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