Cassazione Civile, Ordinanza n. 01775/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall'iniziativa di un comune che aveva avviato un procedimento amministrativo per accertare la natura demaniale di un terreno intestato catastalmente a una società poi fallita, senza comunicare l'avvio del procedimento alla interessata. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria della società e condannato il comune al pagamento di una somma; la corte d'appello ha poi riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo pacifico il dato catastale ma non provati il danno e il nesso causale. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 291 c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto la curatela contumace, nonostante si fosse costituita e avesse eccepito anche l'estinzione del giudizio; 2) violazione dell'art. 307 c.p.c. per mancata dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione; 3) violazione degli artt. 305 c.p.c. e 43 l.f. perché il termine per la riassunzione avrebbe dovuto decorrere dalla conoscenza effettiva dell'interruzione da parte della controparte e non da quella legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura investisse un errore di fatto percettivo della sentenza d'appello, deducibile solo con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., e non con ricorso per cassazione. Ha poi rigettato il secondo e il terzo motivo, affermando, in linea con le Sezioni Unite, che in caso di apertura del fallimento l'interruzione del processo è automatica, ma il termine per riassunzione/prosecuzione decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione giudiziale di interruzione da parte del procuratore della parte, non dalla mera conoscenza effettiva. Conseguentemente il fallimento è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione, dedotta per errore della corte d'appello nel considerare contumace una parte invece costituita, è stata ricondotta a un errore di fatto percettivo, quindi non censurabile con ricorso per cassazione ma, se del caso, con revocazione.
La corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse un obbligo diverso da quello di verificare la tempestività della riassunzione secondo la decorrenza del termine stabilita dalla disciplina dell'interruzione.
Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza legale della dichiarazione di interruzione, non dalla sola conoscenza effettiva.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo; da tale interruzione decorre il regime della riassunzione secondo la conoscenza legale della dichiarazione.
L'omesso esame di atti difensivi o un errore di percezione su un fatto risultante dagli atti integra errore di fatto deducibile con revocazione.
Se la dichiarazione di interruzione non è pronunciata in udienza, deve essere notificata o comunque portata a conoscenza delle parti; da tale conoscenza decorre il termine per riassumere.
È richiamato solo per delimitare l'ambito in cui il decorso del termine di riassunzione non opera nelle ipotesi di improcedibilità delle domande di credito.
È richiamato, insieme all'art. 52 l. fall., come ipotesi sottratte alla regola della riassunzione per effetto dell'improcedibilità delle domande di credito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
In caso di rigetto dell'impugnazione, la parte ricorrente è tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore consistente nell'erronea percezione, da parte del giudice, della costituzione di una parte o di un dato processuale risultante dagli atti integra errore di fatto revocatorio, non deducibile come motivo di ricorso per cassazione.
- L'omesso esame di un atto difensivo o la falsa supposizione della contumacia di una parte, quando dipendano da una svista percettiva sugli atti, va fatto valere con revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
- In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica; tuttavia il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre solo dalla conoscenza legale della dichiarazione di interruzione da parte del procuratore della parte interessata.
- La mera conoscenza effettiva dell'evento interruttivo non è sufficiente a far decorrere il termine per la riassunzione, se non si sia avuta la legale comunicazione o notificazione della dichiarazione di interruzione.
- La tempestività della riassunzione va valutata alla luce della conoscenza legale dell'interruzione, non del solo dato soggettivo di conoscenza di fatto.
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