Cassazione Penale, Ordinanza n. 36003/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per guida in stato di ebbrezza, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con pena di tre mesi di arresto ed euro 750 di ammenda, oltre alla revoca della patente e alla confisca del veicolo. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando vizio di motivazione e errata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. Secondo la difesa, mancava il nesso eziologico tra il sinistro stradale e lo stato di ebbrezza accertato, sicché non sarebbe stata dimostrata la riconducibilità dell'incidente alla condizione alcolica dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogica la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il fatto che l'imputato avesse perso il controllo del veicolo, collidendo violentemente con guard rail e segnaletica stradale, senza riuscire a compiere manovre idonee a evitare l'impatto, a causa della negativa influenza dello stato di ebbrezza sulla prontezza dei riflessi nella guida. Conseguentemente, all'inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, cod. strada
La circostanza aggravante relativa alla commissione del reato in occasione di un sinistro stradale può ritenersi integrata quando il giudice di merito accerti che la perdita di controllo del veicolo e l'impatto siano stati causalmente collegati alla ridotta prontezza di riflessi derivante dallo stato di ebbrezza.
art. 606, comma 1 lett. e), c.p.p.
Consente di dedurre in cassazione il vizio di motivazione, ma non di ottenere una rivalutazione del merito in assenza di manifesta illogicità della motivazione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza, nella specie applicata nella forma aggravata per il sinistro stradale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rilettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata non presenta vizi logici manifesti.
- L'aggravante del sinistro stradale nella guida in stato di ebbrezza è integrata quando il giudice accerti che l'incidente sia conseguenza della compromissione delle capacità di guida determinata dall'alcol, anche attraverso la perdita di controllo del veicolo e l'incapacità di effettuare manovre evasive.
- La verifica del nesso tra stato di ebbrezza e sinistro può essere desunta da elementi fattuali come la dinamica dell'impatto, la collisione con ostacoli stradali e la mancata prontezza di riflessi del conducente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ragioni di esonero.
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