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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21725/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati contestati. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali sanzionate con inutilizzabilità, sostenendo che la Corte di merito avesse fondato l'affermazione di responsabilità su dichiarazioni rese da un coimputato nella fase delle indagini preliminari e acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. in assenza del consenso e delle condizioni previste dall'art. 500, comma 4, c.p.p. Con il secondo motivo ha censurato violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, ma la doglianza tendeva in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la motivazione fosse carente o illogica; la Corte di appello aveva invece valorizzato la gravità della condotta, un grave precedente e la spiccata proclività a delinquere del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità in materia di acquisizione delle dichiarazioni del coimputato e, inoltre, risultava l'assenza di una specifica opposizione del difensore all'acquisizione in udienza. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque aspecifico, in quanto mirava a una nuova valutazione delle prove e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto infine manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e non illogica, fondata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 513 c.p.p.

    richiamato in tema di acquisizione delle dichiarazioni rese dal coimputato nella fase delle indagini preliminari

  • art. 500, comma 4, c.p.p.

    indicato come norma che disciplina le condizioni per l'utilizzabilità delle dichiarazioni e il cui rispetto era contestato dal ricorrente

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sulla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o del diniego

  • art. 612 c.p.

    norma non espressamente indicata nel testo ma ricavabile solo dalla qualificazione della estorsione aggravata? null

  • art. 81 c.p.

    non evincibile dal testo

  • art. 648 c.p.

    reato contestato di ricettazione in concorso

  • art. 629 c.p.

    reato contestato di estorsione aggravata in concorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che denunci l'inutilizzabilità di dichiarazioni di un coimputato acquisite ex art. 513 c.p.p. quando la Corte di merito abbia applicato correttamente la disciplina processuale e risulti, inoltre, l'assenza di una specifica opposizione della difesa in udienza.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: le doglianze che mirano a una ricostruzione alternativa dei fatti e a criteri di apprezzamento diversi da quelli del giudice di merito sono inammissibili.
  • La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta in modo effettivo con la complessità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una lettura difensiva del materiale probatorio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione non contraddittoria e ha valorizzato elementi pertinenti, quali gravità del fatto, precedenti penali e personalità dell'imputato.
  • La gravità della condotta e la personalità dell'imputato possono legittimamente fondare il diniego delle attenuanti generiche quando siano espressamente richiamate dal giudice di merito nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniRicettazioneEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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