Cassazione Penale, Ordinanza n. 09300/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito in sede di legittimità perché privo di specificità e meramente reiterativo delle censure già respinte in appello. Ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo un vizio di motivazione: secondo la difesa, il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato da tentato riciclaggio a ricettazione. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproduce sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; perciò la considera non specifica e solo apparente, oltre che manifestamente infondata. La vicenda concreta riguarda un soggetto trovato dalla polizia mentre compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di un'autovettura, condotta ritenuta integrare il tentativo di riciclaggio e non la ricettazione.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando le censure non sono specifiche, ma si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte richiama la fattispecie di ricettazione per escluderne la sussunzione nel caso concreto, affermando che la condotta accertata integra invece atti idonei e univoci diretti a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, dunque tentativo di riciclaggio.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e realmente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già respinte in appello non soddisfa tale requisito.
- La riqualificazione tra ricettazione e tentato riciclaggio va operata in base alla concreta natura degli atti compiuti: se la condotta consiste in attività idonee e non equivoche dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, può integrare il tentativo di riciclaggio e non la ricettazione.
- Quando il ricorso non introduce censure nuove o argomentate ma si limita a riproporre temi già esaminati, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito della diversa qualificazione giuridica prospettata dalla difesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →