Sentenza del 31/12/2019 n. 110 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a imposta di registro, con aliquota del 9%, oltre alle imposte ipotecarie e alle sanzioni, la deliberazione della Giunta comunale n. 440/2014, con cui era stata avviata la modifica del piano urbanistico comunale ai sensi dell'art. 36-bis della legge provinciale n. 13/1997. Secondo l'Amministrazione, la deliberazione avrebbe costituito a titolo oneroso diritti edificatori. I contribuenti hanno contestato tale qualificazione, sostenendo che l'atto fosse un provvedimento urbanistico-amministrativo privo di effetti traslativi o costitutivi di diritti reali e quindi escluso dall'imposta di registro.
La decisione
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Il mutamento della destinazione urbanistica non trasferisce né costituisce diritti reali o diritti edificatori autonomi: lo ius aedificandi è considerato una facoltà inerente alla proprietà, mentre il Comune esercita un potere pubblico di pianificazione del territorio. La deliberazione è quindi esclusa dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR n. 131/1986. Il giudice ha inoltre ritenuto applicabile in funzione interpretativa, anche per il passato, l'art. 1, comma 88, della legge n. 205/2017, che estende il regime agevolato agli atti preordinati alla trasformazione del territorio mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 36-bis, commi 2 e 3, legge provinciale n. 13/1997
Le zone di completamento possono essere ampliate mediante inclusione di aree contigue, a fronte di una prestazione a favore del Comune; la cubatura è riservata alla costruzione di alloggi convenzionati.
La disposizione disciplina una procedura di pianificazione urbanistica e l'assunzione di obblighi verso il Comune, senza determinare di per sé il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari.
Art. 1 della Tabella allegata al DPR n. 131/1986
Atti della pubblica amministrazione territoriale diversi da quelli relativi alla gestione del patrimonio.
Gli atti di pianificazione urbanistica adottati da un ente pubblico territoriale, non riconducibili alla gestione del patrimonio, sono esclusi dall'imposta di registro.
La qualificazione tributaria dell'atto deve tenere conto della sua natura giuridica e dei suoi effetti. Nel caso esaminato, anche considerando la disciplina previgente, l'atto non produce effetti traslativi o costitutivi di diritti reali.
Art. 1, commi 87 e 88, legge n. 205/2017
Il trattamento tributario agevolato si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché agli atti attuativi.
La disposizione ha funzione chiarificatrice e interpretativa: gli atti urbanistici e le convenzioni preordinate alla trasformazione del territorio beneficiano del regime agevolato, anche rispetto a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 20 della legge n. 10/1977 e art. 32 del DPR n. 601/1973
Prevedono il trattamento tributario agevolato consistente nell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti urbanistici rientranti nell'ambito previsto dalla legge.
Le sanzioni per omessa o insufficiente registrazione non possono essere applicate quando l'atto non è soggetto all'imposta di registro, come ritenuto dal giudice nel caso concreto.
Art. 2643, comma 1, n. 2-bis, codice civile
La norma presuppone un atto traslativo o costitutivo di diritti edificatori soggetto a trascrizione; secondo la sentenza, la mera pianificazione urbanistica non integra tale fattispecie.
Cassazione civile, sentenze n. 31016 e n. 31019 del 30 novembre 2018
La Corte ha affermato che la pianificazione urbanistica è espressione di un pubblico potere e non comporta cessione di diritti edificatori sul libero mercato; le convenzioni urbanistiche non hanno natura di atti traslativi o costitutivi di diritti reali.
Massime di principio
- La modifica della destinazione urbanistica di un terreno, adottata nell'esercizio del potere pubblico di pianificazione, normalmente non costituisce un trasferimento o una costituzione autonoma di diritti edificatori soggetta all'imposta di registro proporzionale.
- Lo ius aedificandi è stato interpretato come facoltà inerente alla proprietà, soggetta ai limiti degli strumenti urbanistici, e non come un diritto necessariamente attribuito o ceduto dal Comune al proprietario.
- Per stabilire il trattamento fiscale di un atto urbanistico occorre esaminarne gli effetti giuridici concreti: un accordo o una convenzione endoprocedimentale, collegata al rilascio o alla modifica di un titolo urbanistico, non è automaticamente un atto negoziale traslativo.
- Gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere tra privati ed enti pubblici possono beneficiare del regime agevolato previsto dalla legge n. 10/1977 e dal DPR n. 601/1973, inclusa l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, quando ne ricorrono i presupposti.
- Le sanzioni per omessa registrazione presuppongono che l'atto sia effettivamente soggetto a registrazione; se l'atto è escluso o agevolato secondo la corretta qualificazione giuridica, le sanzioni non sono dovute.
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