Sentenza del 31/12/2019 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Tassa automobilistica. Art. 63 Legge 21/11/2000 n. 343. Esenzione per i veicoli ultraventennale. Non spetta senza specifica iscrizione nell'elenco Asi (Automobilclub Storico Italiano)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento e irrogazione della sanzione relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2006, sostenendo che il veicolo, avendo oltre vent'anni, rientrasse automaticamente nell'esenzione prevista per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. La Regione ha contestato tale tesi, sostenendo che la sola vetustà del veicolo, il libretto di circolazione e la dichiarazione del proprietario non fossero sufficienti e che fosse necessaria una specifica attestazione ASI riferita al singolo veicolo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo sufficiente la tipologia e la rarità del veicolo, anche senza iscrizione ASI. In appello, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha riformato la decisione: per i veicoli ultraventennali, ma non ancora trentennali, l'esenzione non opera automaticamente, poiché occorre dimostrare il particolare interesse storico e collezionistico mediante l'inserimento nelle determinazioni annuali dell'ASI oppure mediante un attestato di datazione e storicità rilasciato dall'ASI. Poiché il contribuente non aveva prodotto tale attestato e la domanda di iscrizione all'ASI era priva di data e non provava il requisito, l'appello della Regione è stato accolto ed è stata confermata la debenza della tassa automobilistica per il 2006. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI.
La sentenza distingue tra veicoli ultratrentennali, per i quali l'esenzione è collegata alla vetustà, e veicoli ultraventennali ma con meno di trent'anni, per i quali è necessario anche dimostrare il particolare interesse storico e collezionistico. Tale dimostrazione deve risultare dall'inserimento nelle determinazioni annuali dell'ASI o da un attestato ASI riferito al singolo veicolo. Non è invece indispensabile l'iscrizione del proprietario a un registro ASI.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 455/2005
La tassa automobilistica regionale non è un tributo regionale proprio, bensì derivato.
La disciplina della tassa automobilistica deve essere ricercata nella normativa statale, anche se il relativo gettito è attribuito alla Regione.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112/E del 29 novembre 2011
In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle determinazioni, il contribuente potrà documentare con un'attestazione rilasciata dall'ASI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di particolare interesse storico e collezionistico.
L'attestazione ASI può provare, anche al di fuori di una specifica elencazione, che il singolo veicolo possiede i requisiti previsti dalla norma agevolativa.
Massime di principio
- Per un veicolo con età compresa tra venti e ventinove anni, il compimento del ventesimo anno non comporta automaticamente l'esenzione dalla tassa automobilistica.
- Il contribuente deve dimostrare il particolare interesse storico e collezionistico del singolo veicolo mediante l'inserimento nelle determinazioni annuali dell'ASI oppure mediante un attestato ASI di datazione e storicità.
- Non è necessariamente richiesta l'iscrizione personale del proprietario all'ASI: ciò che conta è la certificazione tecnica riferita al veicolo.
- Il libretto di circolazione, la vetustà, la rarità dichiarata dal proprietario o una semplice domanda di iscrizione all'ASI non sono, da soli, sufficienti a ottenere l'agevolazione.
- È opportuno ottenere l'attestazione ASI e verificare la disciplina e le determinazioni applicabili all'annualità tributaria contestata, poiché la prova del requisito deve essere riferibile al periodo per cui si chiede l'esenzione.
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