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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00884/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per due capi di autoriciclaggio e aveva applicato la circostanza aggravante della minorata difesa. I motivi dedotti contestavano, da un lato, l'affermazione di responsabilità per i reati di autoriciclaggio e, dall'altro, l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già proposte in appello, prive di specificità e di un effettivo confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, il ricorso non si confrontava con la ricostruzione secondo cui l'acquisto di bitcoin con il profitto illecito di precedenti truffe costituiva un'operazione speculativa idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del denaro, integrando così l'autoriciclaggio; inoltre, la doglianza sull'aggravante della minorata difesa non scalfiva la motivazione della Corte territoriale, ritenuta conforme ai principi di legittimità e alle conclusioni già espresse nel precedente subprocedimento cautelare.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si risolvono nella mera reiterazione di censure già dedotte in appello, senza un concreto confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    L'acquisto di bitcoin con proventi di reato, quando connotato da finalità speculative e idoneo a ostacolare la provenienza delittuosa del profitto, può integrare il reato di autoriciclaggio.

  • art. 61, primo comma, n. 5), c.p.

    La circostanza aggravante della minorata difesa può ritenersi integrata quando ricorrono i relativi presupposti fattuali, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello non soddisfa tale requisito.
  • Ai fini dell'autoriciclaggio, è rilevante anche l'impiego di proventi illeciti in operazioni di acquisto o investimento che, per la loro struttura e finalità, siano idonee a ostacolare la tracciabilità della provenienza delittuosa del profitto.
  • La censura sull'applicazione di una circostanza aggravante è inammissibile quando non si confronta con la valutazione fattuale e giuridica compiuta dai giudici di merito e non evidenzia un reale vizio della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale

Testo integrale

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