Cassazione Penale, Sentenza n. 11333/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Greco Pablo impugna la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 17/06/2020 che lo aveva confermato colpevole del reato di ricettazione di un tablet rubato a Bartoli Luca (art. 648, 2° comma c.p.) . Il difensore ha censurato: 1) travisamento dei fatti e delle risultanze, sostenendo che l'imputato non aveva acquistato il tablet ma lo aveva solo controllato e lo aveva immediatamente restituito al soggetto che glielo aveva consegnato una volta accertato il blocco dell'apparecchio; 2) assenza del dolo perché il cedente si era mostrato disponibile al controllo del dispositivo e Greco aveva indicato luogo dell'incontro e chiesto il controllo, circostanze confermate da teste; 3) ingiustificata negazione delle attenuanti generiche per presunta inattendibilità; 4) in subordine, che la fattispecie integrasse l'art. 712 c.p. con applicazione dell'art. 131-bis c.p. per tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Motivazione principale: il ricorso mancava di specificità e non ha confutato puntualmente le argomentazioni della Corte d'Appello; non vi era riscontro oggettivo della restituzione del tablet e i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il dolo sulla base delle modalità della cessione (offerta da soggetto sconosciuto, prezzo non trasparente), motivo per cui non poteva riconoscersi la minore ipotesi di cui all'art. 712 c.p. né applicarsi la particolare tenuità. La richiesta di attenuanti generiche è stata respinta perché fondata sulla sola versione dell'imputato priva di riscontri.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie della ricettazione per il possesso del tablet di provenienza illecita; la Suprema Corte ha confermato la valutazione del dolo operata dai giudici di merito
Citata dal ricorrente come fattispecie meno grave eventualmente applicabile; i giudici di merito hanno escluso la sua operatività sulla base delle modalità del fatto e del dolo ritenuto presente
Richiesta dal ricorrente per la particolare tenuità del fatto in subordine; esclusa perché non ricorrevano i presupposti dato il riconoscimento del dolo e l'esclusione della minore fattispecie
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Riferiti dalla Corte per ricordare il necessario livello di specificità e di confronto motivato richiesto negli atti di impugnazione; il ricorso è stato ritenuto carente sotto questo profilo
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti e delle prove quando la decisione dei giudici di merito è motivata: il ricorso deve piuttosto dimostrare errori di diritto o vizii motivazionali specifici
- La mera affermazione di una immediata restituzione del bene al soggetto che lo aveva proposto non è sufficiente a escludere la ricettazione se manca riscontro oggettivo che la restituzione sia avvenuta e se il comportamento non è coerente con la segnalazione alle forze dell'ordine
- Ricevere un bene da un soggetto sconosciuto, per un prezzo non chiarito e senza adottare accorgimenti tali da verificare la provenienza lecita, può essere valutato come indice di dolo nella ricettazione
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che i giudici di merito motivino positivamente gli elementi che giustificano la diminuzione di pena; la sola versione difensiva non basta se non supportata da riscontri
- Per invocare l'applicazione dell'art. 712 c.p. o dell'art. 131-bis c.p. occorre che il fatto sia qualificabile nella disciplina della minore offensività o della particolare tenuità e che i giudici di merito lo abbiano riconosciuto con motivazione esauriente
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; ricorsi generici o duplicativi dei motivi d'appello sono frequentemente dichiarati inammissibili
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