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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23452/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, Sezione minorenni, resa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna. In concreto, i reati giudicati nelle diverse sentenze riguardavano violazioni in materia di stupefacenti e un reato di evasione; la Corte territoriale aveva escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando: la distanza temporale tra i fatti (dicembre 2003, ottobre 2005 e 2007), il diverso modus operandi, l'assenza di elementi concreti che attestassero una programmazione unitaria e la natura di condotte autonome e occasionali. Nel ricorso per cassazione si deduceva l'illegittimità del diniego della continuazione, lamentando vizi motivazionali e contestando la valutazione del giudice dell'esecuzione; erano anche state depositate memorie difensive tardive, reiterative dei motivi di ricorso. La Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non confrontate con la motivazione dell'ordinanza impugnata, oltre che volte a sollecitare una diversa lettura del fatto non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse logicamente motivato nel negare la continuazione, poiché aveva evidenziato la solo parziale omogeneità dei reati, l'estraneità del reato di evasione, la rilevante distanza cronologica tra gli episodi e il diverso modus operandi, con conseguente insussistenza di indici sintomatici del medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, c.p. La Corte ha inoltre affermato che il ricorrente non aveva allegato elementi specifici e concreti idonei a sostenere l'istanza ex art. 671 c.p.p. e che, in sede di legittimità, non è consentita una rivalutazione del compendio fattuale o l'adozione di una diversa ricostruzione dei fatti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la decisione impugnata è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina l'istanza esecutiva di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse; chi la invoca deve allegare elementi concreti a sostegno dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione richiede che, al momento del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle linee essenziali; non basta la mera analogia dei reati o una generica propensione a delinquere.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamo finale in tema di omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, trattandosi di soggetto minorenne all'epoca dei fatti.

  • art. 81 c.p.

    medesimo disegno criminoso

    Il medesimo disegno criminoso non coincide con un mero programma di vita delinquenziale né con la generica spinta a commettere reati per reperire denaro; richiede una programmazione unitaria e specifica.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è richiamato espressamente come norma decisoria, ma il ragionamento valorizza l'onere di allegazione e la valutazione logica degli indici fattuali a supporto della richiesta.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone la prova o almeno l'allegazione di elementi concreti da cui desumere una preventiva programmazione unitaria dei reati successivi, non essendo sufficiente la mera reiterazione di condotte analoghe.
  • La mera omogeneità del tipo di reati, o la comune matrice economica del movente, non basta a integrare il medesimo disegno criminoso quando manchino specifiche evidenze di un progetto già definito nei suoi tratti essenziali al momento del primo fatto.
  • La distanza temporale significativa tra i fatti, unitamente al diverso modus operandi, costituisce indice ostativo al riconoscimento della continuazione se non è superata da elementi positivi di unificazione del programma criminoso.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli elementi fattuali, potendo la Cassazione sindacare solo vizi effettivi della motivazione o errori di diritto.
  • L'onere di dimostrare i presupposti della continuazione grava sul condannato che ne richiede l'applicazione, per evitare che l'istituto si trasformi in un automatismo premiale collegato alla mera reiterazione del reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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