Sentenza del 03/04/2019 n. 2010 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - TIA - Ricorso contro avviso di accertamento - Respinto per difetto di giurisdizione - Appello - Respinto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Istituto aveva impugnato l’avviso di pagamento n. 2800/1 del 21 gennaio 2016, con cui gli erano stati richiesti 4.623,35 euro per TIA 2012, quale maggiore tariffazione relativa a immobili siti a Tivoli. La CTP di Roma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria. In appello l’Istituto ha contestato tale decisione sostenendo che la TIA fosse un tributo; ha inoltre dedotto il difetto di legittimazione attiva di Andreani Tributi e l’illegittimità della sottoscrizione dell’avviso, l’applicazione della tariffa a un immobile non di sua proprietà, il difetto di motivazione, l’applicazione di importi superiori a quelli deliberati dal Comune e la sproporzione della tariffa rispetto all’attività di scuola paritaria svolta. Andreani Tributi ha contestato le superfici dichiarate e difeso la propria legittimazione e la correttezza dell’atto.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello quanto alla giurisdizione: il Comune di Tivoli aveva adottato dal 1° gennaio 2012 la TIA 2 prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e, per le controversie relative a tale tariffa sorte dopo l’entrata in vigore del D.L. 78/2010, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Le ulteriori contestazioni di merito e di legittimazione non sono state esaminate, poiché il giudice tributario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario; nulla sulle spese.
Norme richiamate
Art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Le disposizioni di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alle predette tariffe, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La tariffa integrata ambientale disciplinata dall’art. 238 non ha natura tributaria; per le controversie sorte dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa la competenza è del giudice ordinario.
Art. 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
Le disposizioni di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alle predette tariffe, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La norma esclude la natura tributaria della TIA 2 e devolve al giudice ordinario le relative controversie sorte dopo la sua entrata in vigore. Poiché la pretesa riguardava il 2012, la Commissione tributaria ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Art. 59 della L. 18 giugno 2009, n. 69
La Commissione lo richiama a fondamento della rimessione delle parti al giudice ordinario, anziché limitarsi a chiudere il giudizio senza indicare il giudice munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Per la TIA 2 prevista dall’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, le controversie relative a periodi successivi all’entrata in vigore dell’art. 14, comma 33, del D.L. 78/2010 spettano al giudice ordinario, non alle Commissioni tributarie.
- Quando il giudice tributario accerta che la controversia non rientra nella propria giurisdizione, le questioni di merito dedotte (ad esempio legittimazione del concessionario, proprietà degli immobili, motivazione e calcolo della tariffa) non vengono decise e devono essere sottoposte al giudice competente.
- La decisione sulla giurisdizione non stabilisce se l’importo richiesto sia dovuto né se l’avviso sia legittimo nel merito; tali questioni restano da valutare davanti al giudice ordinario.
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