Cassazione Penale, Ordinanza n. 20406/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 c.p., sostenendo che mancasse il reato presupposto e che il fatto fosse stato erroneamente qualificato come ricettazione, dovendosi invece ritenere una mera appropriazione di cose smarrite, oggi depenalizzata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo delle deduzioni già svolte in appello e già disattese, quindi non specifico e solo apparente; ha inoltre escluso che vi fosse alcun vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la censura ripeteva argomenti già esaminati e confutati in appello, senza offrire una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha poi richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di smarrimento di beni che conservino i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, l'appropriazione integra furto e la successiva circolazione del bene può integrare ricettazione nei successivi possessori; ha inoltre ribadito che la provenienza delittuosa del bene può essere desunta dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso, senza necessità di un accertamento pieno e puntuale del reato presupposto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte conferma che il fatto, per come accertato dai giudici di merito, ne integra gli elementi costitutivi e non un mero illecito civile o un'appropriazione di cose smarrite depenalizzata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Parametro del controllo di legittimità sulla motivazione; nel caso concreto la sentenza impugnata non presenta vizi riconducibili alla nozione di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo censure già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La provenienza delittuosa del bene oggetto di ricettazione non deve essere necessariamente accertata in ogni suo elemento storico-fattuale, potendo essere desunta dalla natura, dalle caratteristiche e dal contesto del bene stesso.
- Quando una cosa smarrita conserva chiari segni esteriori di appartenenza altrui, chi se ne impossessa senza restituirla può rispondere di furto; la successiva circolazione del bene può integrare ricettazione in capo ai successivi detentori.
- La qualificazione giuridica del fatto come ricettazione è corretta quando la motivazione di merito evidenzia gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, escludendo che la vicenda si esaurisca in un mero illecito civile.
Come è indicizzato
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