Sentenza del 12/05/2017 n. 11882 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
H. s.p.a. ha impugnato la sentenza n. 49/16/12 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, depositata il 5 luglio 2012, che aveva confermato l’avviso di accertamento relativo alla TOSAP per il 2004, oltre a sanzioni e interessi. Con il primo motivo ha sostenuto che, non essendo proprietaria delle infrastrutture né titolare della concessione e avendole soltanto ricevute in affitto da U.R. s.p.a., non poteva essere soggetto passivo della tassa. Con il secondo ha affermato che l’occupante di fatto è soggetto passivo solo in mancanza di concessione o autorizzazione. Con il terzo ha denunciato insufficiente motivazione, lamentando che la CTR non avesse accertato l’esistenza di un’occupazione di fatto e l’assenza di un provvedimento concessorio. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione, contestazione preliminare respinta dalla Corte: la notificazione della sentenza alla parte, sebbene indicata «in persona del suo difensore», non era stata validamente effettuata al procuratore quale destinatario e non faceva quindi decorrere il termine breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, rigettando congiuntamente i tre motivi perché infondati. Ha stabilito che il presupposto della TOSAP è l’occupazione materiale di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico, anche senza titolo, e che l’atto concessorio non è decisivo per individuare il soggetto passivo. H. utilizzava le infrastrutture e le aree nell’esercizio della propria attività e nel proprio interesse economico; la proprietà delle condutture in capo a U.R. e il contratto di affitto non escludevano quindi la sua soggettività passiva. Di conseguenza, la questione dell’esistenza o meno di una concessione non era decisiva e non sussisteva il denunciato vizio motivazionale. È rimasta confermata la pretesa per TOSAP 2004, sanzioni e interessi. H. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.600 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge; è stato inoltre disposto il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39
Il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo.
La tassa grava sul fatto materiale dell’occupazione di beni pubblici e può essere dovuta anche quando l’occupazione sia priva di titolo. La proprietà delle infrastrutture e la titolarità formale della concessione non escludono l’imposizione a carico di chi utilizzi concretamente l’area nel proprio interesse.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38, commi 1 e 2
La norma non fa alcun riferimento agli atti di concessione che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti, visto che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo, mentre il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici (contenuto nel comma 2) non ha nulla a che vedere con la concessione per l'occupazione del suolo.
Sono assoggettate alla TOSAP le occupazioni di beni comunali o provinciali, comprese quelle sottostanti il suolo realizzate con condutture e impianti di servizi pubblici. Il regime concessorio del servizio pubblico non va confuso con il titolo per occupare il suolo e non condiziona il presupposto impositivo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 39
Ulteriori argomenti a sostegno della conclusione appena esposta si traggono dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, secondo cui "La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio", considerato che, in ultima analisi, la disposizione individua nella persona dell'occupante di fatto il soggetto passivo d'imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione.
La norma individua come debitore il titolare della concessione o autorizzazione e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo. Nel caso deciso, la Corte chiarisce che la tassa colpisce comunque l’occupazione materiale e che l’utilizzo effettivo dell’area nel proprio interesse può fondare la soggettività passiva.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 41
Dal combinato dettato degli artt. 38 e 39 citati si ricava poi che la TOSAP è dovuta anche quando l'occupazione sia divenuta abusiva a seguito della revoca della eventuale concessione, ed anche se per il successivo art. 41 "La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi", la disposizione, inserita nel contesto delle altre norme, va interpretata nel senso che la tassa deve essere restituita - e dunque non è dovuta - soltanto se, di fatto, non ci sia stata occupazione.
La revoca del titolo non fa venir meno la tassa se l’occupazione materiale prosegue. La restituzione della tassa anticipata è dovuta soltanto quando, in concreto, il suolo non sia stato occupato.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49
La doglianza è infondata in quanto ripropone, sotto il profilo della dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata, la questione della "inesistenza di una qualsivoglia autorizzazione o concessione del suolo pubblico rilasciata dal Comune di Longiano", ed in tal modo finisce per attribuire decisività ad una circostanza di fatto che viceversa non assume rilievo nella fattispecie esaminata, la quale trova la propria ratio decidendi nel "fatto materiale della occupazione del suolo a qualsiasi titolo", a prescindere dalla "natura" dell'occupazione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi esonerative di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, come puntualmente argomentato dal giudice di merito.
Le esenzioni previste dall’art. 49 operano solo se ricorrono i relativi presupposti. Nel caso concreto la Corte ha escluso che ne ricorresse una e ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, stabilire se esistesse una concessione comunale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51; codice di procedura civile, art. 325
Va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso, con riferimento alla sollevata tardività della sua proposizione, in quanto ai fini della decorrenza del termine breve ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 325 c.p.c.), la notificazione della sentenza deve essere effettuata al procuratore costituito presso il domicilio da lui eletto, che non va confuso con quello eletto dalla parte, con la precisazione che il procuratore va indicato per nome e cognome e come destinatario, in tale qualità, della notificazione, onde potere ritenere che permanga, in forza di queste specificazioni, un collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest'ultimo.
Per far decorrere il termine breve d’impugnazione, la notificazione della sentenza deve essere indirizzata al procuratore costituito, indicato nominativamente e quale destinatario in tale qualità, presso il domicilio da lui eletto. La notifica alla parte presso il domicilio eletto, anche con riferimento al difensore, non produce l’effetto acceleratorio se non assicura tale collegamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto dalla parte ricorrente un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello previsto per l’impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni costituiscono i parametri processuali dei motivi proposti: violazione o falsa applicazione di legge e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo. La Corte ha respinto le relative censure, rilevando che la questione della concessione non era decisiva e che la decisione di merito si fondava sul fatto materiale dell’occupazione.
Massime di principio
- Per la TOSAP, il presupposto centrale è l’occupazione effettiva di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico; l’imposizione può sussistere anche in assenza di un titolo valido.
- Chi utilizza concretamente l’area pubblica nel proprio interesse economico può essere soggetto passivo anche se le reti o gli impianti appartengono a un’altra società e sono stati ricevuti in affitto o in godimento.
- La concessione amministrativa del servizio pubblico non coincide con la concessione o autorizzazione all’occupazione del suolo; la prima non determina da sola chi debba pagare la TOSAP.
- La revoca o l’assenza del titolo non elimina la tassa se l’occupazione continua materialmente; il rimborso della tassa anticipata è dovuto quando l’occupazione, in concreto, non ha avuto luogo.
- Per il termine breve d’impugnazione, la sentenza va notificata al procuratore costituito, nominativamente e in tale qualità, presso il domicilio da lui eletto; la notifica alla sola parte non è sufficiente se non rispetta tali requisiti.
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