Cassazione Penale, Sentenza n. 41628/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per violenza privata (capo A) e per la contravvenzione di porto di oggetto atto ad offendere (capo B) rilevando: 1) vizi di motivazione, in particolare l'omessa pronuncia su un motivo d'appello relativo alla credibilità e attendibilità della persona offesa (Fabio De Gaetano) a fronte di discrasie tra querela e deposizione, e il travisamento della deposizione del teste Tarzia (sulla identificazione dei soggetti nel filmato e sulla dinamica, segnalando che Tarzia aveva riferito che uno dei soggetti aveva brandito un bastone); 2) la prescrizione dei reati, essendosi i fatti verificati il 24 novembre 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel merito. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulle discrasie querela-deposizione perché la querela non era stata acquisita in dibattimento e, quindi, non utilizzabile a fini di prova ma solo per la procedibilità (art. 431 c.1 c.p.p.). Ha inoltre escluso che il presunto travisamento della deposizione del teste Tarzia intacchi in modo decisivo la motivazione della Corte territoriale: la ricostruzione della dinamica è risultata comunque riscontrata dalle dichiarazioni della persona offesa e dal filmato, pur non essendo il filmato prova autonoma e autosufficiente della colpevolezza. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di porto di oggetto atto ad offendere (capo B): il termine quinquennale di prescrizione, anche considerando la sospensione prevista dall'art. 159 c.p. (come modificato dall'art. 1 della legge 23/6/2017 n.103), è decorso il 24 maggio 2024, prima della sentenza di appello (14/05/2025). Diversamente, il delitto di violenza privata (termine prescrizionale di sette anni e sei mesi) non è ancora prescritto. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B per prescrizione ed ha eliminato la pena relativa, rigettando il ricorso per il resto anche agli effetti civili.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'ammissibilità e l'estensione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti da questa norma.
art. 431, comma 1, cod. proc. pen.
art. 431, comma 1, c.p.p.
La querela non acquisita in dibattimento non può essere utilizzata come elemento di prova in contestazione della credibilità della persona offesa, ma serve solo a definire la procedibilità dell'azione penale.
art. 159 cod. pen. e art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 159 c.p.; art. 1 legge 23/06/2017 n.103
La sospensione del corso della prescrizione prevista dal testo introdotto dalla legge 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3/8/2017-31/12/2019) e va computata nel calcolo del termine prescrizionale.
Determinano i termini ordinari di prescrizione: la contravvenzione (capo B) ha termine quinquennale; il delitto di violenza privata ha termine di sette anni e sei mesi, da usare unitamente alle sospensioni previste per il calcolo della prescrizione.
Giurisprudenza su travisamento e decisività (Sez. 2, n. 46288/2016 Musa e altri richiamati)
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 (Musa) e successive
Per ottenere l'annullamento per travisamento della prova in Cassazione è necessario dimostrare che l'elemento travisato o omesso sia decisivo per l'impianto motivazionale: il travisamento deve compromettere in modo radicale la coerenza della motivazione.
Giurisprudenza su valore probatorio dei filmati (Sez. 5, n. 34809/2021 Cozzolino e Sez. U n. 41461/2012 Bell'Arte)
Sez. 5, n. 34809 del 14/06/2021; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012
I filmati possono concorrere a riscontro della versione della persona offesa, ma non devono costituire prova autonoma e autosufficiente della colpevolezza; sono utili come riscontro ma non come unico necessario completamento.
Massime di principio
- La querela, se non acquisita in dibattimento, non può essere usata in sede di giudizio come elemento probatorio contro la credibilità della persona offesa: rileva solo per la procedibilità (art. 431 c.1 c.p.p.).
- Per impugnare in Cassazione un presunto travisamento della prova è necessario dimostrare che l'elemento travisato o omesso sia decisivo per l'intero apparato motivazionale: critiche parcellizzate non sono sufficienti.
- I filmati e le immagini possono integrare e riscontrare le dichiarazioni della persona offesa, ma non costituiscono di regola una prova autonoma e autosufficiente della colpevolezza; il loro valore va valutato nel contesto probatorio complessivo.
- Il calcolo della prescrizione richiede l'applicazione delle sospensioni normative (es. art. 159 c.p., nella versione introdotta dalla legge 103/2017) e la verifica delle date di consumazione del reato e delle pronunce giudiziarie: è possibile che soltanto una parte delle condanne si estingua per prescrizione.
- Quando la Corte di cassazione accerta la prescrizione di alcune imputazioni, può annullare senza rinvio la sentenza limitatamente a quelle parti estinte per prescrizione, eliminando le pene corrispondenti, e rigettare il ricorso per il resto.
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