Cassazione Penale, Sentenza n. 8396/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mutii Petrisor: impugnava la sentenza d'appello sostenendo errori di diritto e di motivazione relativi all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e dell'art. 648 c.p. (particolare tenuità della condotta) e, separatamente, l'erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. con riguardo all'estensione delle attenuanti generiche. Dobrin Neda: contestava la validità della declaratoria di prosecuzione del processo in sua assenza ex art. 420-bis c.p.p., deducendo la mancata conoscenza del processo (anche in ragione della mera elezione di domicilio presso un difensore), e chiedeva la riclassificazione del fatto da ricettazione a furto, censurando la valutazione delle prove e l'inversione dell'onere probatorio.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Mutii Petrisor l'inammissibilità è per tardività: il ricorso è stato depositato oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza del termine di deposito dell'impugnata sentenza. Per Dobrin Neda il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità poiché il ricorso ha contestato solo una delle due autonome ragioni addotte dalla Corte d'appello a fondamento della declaratoria di assenza (la Corte d'appello aveva motivato anche sulla volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti), mentre il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di cassazione ha confermato il principio secondo cui, nella ricettazione, non è necessaria la prova positiva dell'estraneità al delitto presupposto salvo che l'imputato abbia dedotto credibilmente di essere l'autore del delitto presupposto; nel caso concreto non è emersa prova che supportasse una credibile autodichiarazione di commissione del furto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La ricettazione è stata ritenuta configurata; la Corte ricorda che non è necessario provare positivamente che l'imputato non abbia concorso nel delitto presupposto, salvo che lo stesso imputato deduca credibilmente di aver commesso il delitto presupposto.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione della particolare tenuità; la Corte di cassazione non ha ammesso il ricorso di Mutii per ragioni processuali (termine) e quindi non è entrata nel merito della critica sull'applicazione di tale norma.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche; la doglianza non è stata valutata nel merito per inammissibilità del ricorso di Mutii.
La declaratoria di prosecuzione del processo in assenza dell'imputato può fondarsi alternativamente sulla certezza della conoscenza del procedimento o sulla volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti; se la decisione dell'organo giudicante poggia su due autonome e autosufficienti ragioni, il ricorrente deve specificamente contestare entrambe per evitare l'inammissibilità del motivo.
Riferito quale avviso la cui ricezione può concorrere a dimostrare la conoscenza del procedimento; tuttavia la sola elezione di domicilio presso un difensore non equivale automaticamente alla conoscenza effettiva del processo.
Norma sul deposito delle sentenze d'appello; nella vicenda il deposito entro il 15o giorno ha vincolato il termine di impugnazione in Cassazione, con decorrenza differita come previsto dalla normativa.
Stabilisce il termine di trenta giorni per proporre il ricorso per cassazione nelle ipotesi di deposito entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia; applicata per dichiarare tardivo il ricorso di Mutii.
Applicata per la condanna alle spese del procedimento e alla somma da versare alla cassa delle ammende a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Termini processuali: quando l'impugnata sentenza d'appello è depositata entro quindici giorni dalla pronuncia, il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni che decorre dalla scadenza del quindicesimo giorno; il mancato rispetto di tale termine determina inammissibilità del ricorso per tardività.
- Specificità dei motivi: se la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome e sufficienti, il ricorrente deve contestare specificamente ciascuna di esse in cassazione; la mancata censura di una delle ragioni autosufficienti comporta inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
- Declaratoria di prosecuzione in assenza (art. 420-bis c.p.p.): può essere legittima sia se è certa la conoscenza dell'imputato della vocatio in ius sia se è provata la sua volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti; la sola elezione di domicilio presso un difensore non prova automaticamente la conoscenza del processo.
- Onere della prova nella ricettazione: non è richiesto alla pubblica accusa di provare l'estraneità dell'imputato al delitto presupposto, salvo che l'imputato dichiari credibilmente di essere l'autore del delitto presupposto, nel qual caso spetta alla difesa dimostrare tale prospettazione.
- Ricorsi meramente formali o generici sono a rischio di inammissibilità: oltre ai termini, la Cassazione richiede motivi specifici, logici e coerenti con le autonome valutazioni del giudice di merito.
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