Cassazione Penale, Ordinanza n. 37267/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per omessa dichiarazione ex d.lgs. 74/2000, dopo assoluzione dal diverso reato contestato. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in tema di valutazione della prova, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata solo sulla base del c.d. spesometro e che non fosse stata accertata l'eventuale responsabilità del professionista incaricato della dichiarazione; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p., chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) violazione dell'art. 133 c.p., lamentando l'eccessività della pena e chiedendone la riduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come vizio di motivazione, in sostanza censurava la valutazione della prova e l'applicazione dell'art. 192 c.p.p., profilo non deducibile nei limiti invocati; inoltre la censura era generica e non si confrontava con la sentenza impugnata, che aveva valorizzato non solo lo spesometro ma anche le dichiarazioni dei soggetti indicati come falsi emittenti. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva escluso in modo non irragionevole la particolare tenuità del fatto in ragione del cumulo di IVA e IRPEF evase e dell'entità dell'imposta sottratta, pari a circa otto volte la soglia di punibilità. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e nel caso concreto la pena era stata fissata poco sopra il minimo edittale con motivazione ritenuta sufficiente. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa all'omessa dichiarazione
reato contestato ma per il quale l'imputato era già stato assolto in primo e secondo grado
richiamato nel ricorso per dedurre violazione di legge
richiamato nel ricorso per dedurre inosservanza di norme processuali; la Corte chiarisce che non può essere usato per aggirare i limiti del vizio di motivazione
consente la censura del vizio di motivazione, ma non la rivalutazione del compendio probatorio
la Corte ribadisce che il suo asserito malgoverno non è deducibile in cassazione nei termini prospettati, trattandosi di critica alla valutazione della prova
richiamato insieme all'art. 192 c.p.p. quale regola di giudizio non censurabile con il motivo di cui all'art. 606, lett. c) c.p.p. nei termini proposti
escluso nel caso concreto per la non particolare tenuità del fatto, data l'evasione di IVA e IRPEF e l'entità dell'imposta evasa
base legale della commisurazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della graduazione della pena
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento in Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte cost. n. 186/2000
richiamata per il presupposto della condanna alla somma in Cassa delle ammende solo quando non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione della prova in una censura di violazione di legge per eludere i limiti dell'art. 606, lett. e), c.p.p.; il preteso malgoverno dell'art. 192 c.p.p. non è di per sé deducibile se si risolve in richiesta di nuova valutazione del merito.
- La censura è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e assume, in modo generico, che la decisione si basi su un solo elemento probatorio, se il giudice di merito ha invece valorizzato un compendio probatorio più ampio.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in modo non illogico valorizzando sia la pluralità delle imposte evase sia l'entità dell'importo sottratto al fisco, soprattutto quando il debito tributario supera sensibilmente la soglia di punibilità.
- La determinazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è mancante, meramente apparente o frutto di arbitrio/illogicità manifesta, non già per ottenere una diversa quantificazione della sanzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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