Sentenza n. 1042/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riaffidamento mediante gara della concessione di gestione dello stadio comunale e illegittima modifica della precedente concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla mancata aggiudicazione della nuova concessione di gestione dello stadio comunale o, in subordine, dalla perdita di chance di aggiudicarsela. La vicenda traeva origine dalla concessione del 2013, inizialmente avente durata ventennale e comprendente, oltre alla gestione dell'impianto, rilevanti obblighi di realizzazione di opere a carico del concessionario, bilanciati da un contributo comunale annuo. Nel 2016 il Comune aveva modificato sostanzialmente il rapporto, eliminando gli obblighi di realizzazione delle opere, trasferendoli in capo all’amministrazione, riducendo la durata a otto anni ed eliminando il contributo, senza indire una nuova gara. Tali atti erano stati annullati dal TAR con sentenza n. 214/2018, per violazione delle regole di evidenza pubblica, parità di trattamento e trasparenza. La ricorrente ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto dichiarare decaduto il precedente concessionario e bandire una nuova gara, alla quale essa avrebbe avuto elevatissime probabilità di aggiudicarsi la concessione, anche perché il precedente concessionario sarebbe stato escluso ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50/2016. Ha domandato € 50.000,00 per danno emergente, corrispondente alle somme pagate per utilizzare l’impianto, € 47.976,00 per lucro cessante e, in subordine, € 15.992,00 per perdita di chance. Il Comune ha eccepito la prescrizione e chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato inoltre che la ricorrente non aveva partecipato né alla gara originaria del 2013 né alla nuova gara bandita dal Comune in esecuzione della sentenza del 2018.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. La domanda per perdita di chance è stata ritenuta infondata perché, dopo l’annullamento degli atti illegittimi, il Comune aveva bandito una nuova gara, restituendo alla ricorrente la possibilità di competere in condizioni di parità. La ricorrente, scegliendo liberamente di non partecipare, si è preclusa la chance e non può chiedere il relativo risarcimento. Il TAR ha inoltre escluso che fosse dimostrata la premessa secondo cui il precedente concessionario avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto e non avrebbe potuto partecipare alla nuova gara. Nel maggio 2016 il termine prorogato per l’esecuzione delle opere non era ancora scaduto; la proroga non era stata impugnata; inoltre, la causa di esclusione invocata dalla ricorrente non era automatica, ma richiedeva una valutazione concreta della stazione appaltante circa gravità e attualità dell’inadempimento. Non era quindi provato che il precedente concessionario sarebbe stato escluso né che la ricorrente avrebbe vinto una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Anche il danno emergente è stato escluso: nelle more della nuova gara, l’impianto avrebbe potuto essere gestito dal Comune oppure dal precedente gestore in proroga tecnica, ma in ogni caso gli utilizzatori avrebbero dovuto corrispondere le tariffe d’uso; inoltre, l’eventuale gestione diretta avrebbe comportato costi di gestione e canone, sicché non era dimostrato il danno nella misura richiesta. Il TAR ha rigettato l’eccezione di prescrizione del Comune, ritenendo applicabile il chiaro disposto dell’art. 30 c.p.a., ma ha comunque respinto nel merito tutte le domande. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori, in favore del Comune; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della controinteressata contumace.
Norme richiamate
Disciplina l’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo; il TAR ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune in ragione del disposto della norma, esaminando comunque nel merito le pretese risarcitorie.
Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria.
La gestione di impianti sportivi comunali integra un servizio pubblico locale.
art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016
“su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”
La causa di esclusione per significative carenze nell’esecuzione di precedenti contratti non opera automaticamente, ma richiede una valutazione concreta e motivata della stazione appaltante; nel caso esaminato non era quindi certo che il precedente concessionario sarebbe stato escluso.
art. 106 d.lgs. 50/2016
Richiamato per affermare che la rinegoziazione di un contratto di appalto o concessione non è vietata in assoluto, pur potendo risultare illegittima quando comporti una modifica sostanziale non sottoposta a confronto concorrenziale.
art. 216 d.lgs. 50/2016
Richiamato nella precedente sentenza n. 214/2018 per individuare la disciplina applicabile alle modifiche di una concessione aggiudicata prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.
artt. 2, 30, 57 e 142 d.lgs. 163/2006
Richiamati nella sentenza n. 214/2018 quali disposizioni violate dalla modifica sostanziale della concessione senza nuova gara, unitamente ai principi di parità di trattamento e trasparenza.
Massime di principio
- Il risarcimento per perdita di chance presuppone che l’interessato abbia perso definitivamente la possibilità di conseguire il bene della vita e che non sia possibile accertarne la sicura spettanza; se l’annullamento dell’atto illegittimo è seguito dalla riedizione del procedimento in condizioni di parità, la chance viene reintegrata in forma specifica e non può essere risarcita come perduta quando l’interessato scelga di non partecipare alla nuova procedura.
- Nelle procedure competitive, l’onere di provare la perdita di chance è tanto più rigoroso quanto più ampia è la platea dei potenziali concorrenti; la mera possibilità di partecipare non dimostra né la sicura ammissione né la probabilità qualificata di aggiudicazione.
- La mancata partecipazione alla gara riedita dall’amministrazione impedisce, di regola, di sostenere che l’operatore abbia perso la possibilità di aggiudicarsi il contratto, salvo che siano dedotte e provate specifiche ragioni che abbiano reso inutilmente o illegittimamente impossibile la partecipazione.
- Una causa di esclusione fondata su precedenti inadempimenti contrattuali, quando richieda una valutazione della stazione appaltante sulla gravità, sull’attualità e sul tempo trascorso, non consente di presumere che il precedente contraente sarebbe stato necessariamente escluso dalla gara; tale esclusione ipotetica non può fondare da sola una pretesa risarcitoria.
- Le tariffe pagate dall’utilizzatore di un impianto pubblico non costituiscono automaticamente un danno risarcibile per effetto dell’illegittimità dell’affidamento a un gestore, quando l’utilizzatore avrebbe dovuto sostenere costi equivalenti anche in caso di gestione comunale o di proroga tecnica del precedente gestore.
- La modifica di una concessione è sostanziale quando altera l’oggetto e l’equilibrio economico del rapporto in modo tale che, se le nuove condizioni fossero state previste nella gara originaria, avrebbero potuto partecipare operatori diversi o avrebbero potuto essere presentate offerte differenti; in tale ipotesi è necessaria una nuova procedura competitiva, indipendentemente dalla maggiore o minore convenienza della modifica per l’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 set 2026Sentenza n. 1015/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 12 set 2026Sentenza n. 1014/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 12 set 2026Sentenza n. 1016/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 12 set 2026Sentenza n. 311/2026 - Potenza, Sezione 1
- Sentenza · 12 set 2026Sentenza n. 4208/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 12 set 2026Sentenza n. 4207/2026 - Milano, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →