Sentenza n. 311/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di esperto di radioprotezione, unitamente agli atti di gara e agli atti relativi al soccorso istruttorio
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui era stata disposta la sua esclusione dalla procedura aperta bandita ai sensi degli artt. 70 e 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di esperto di radioprotezione, nonché la comunicazione del RUP, i verbali di gara, la richiesta di soccorso istruttorio, l'avviso di sospensione della gara e l'ammissione con riserva. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio, l'impresa ricorrente ha dichiarato che il provvedimento di esclusione era stato rimosso in autotutela dall'Università con provvedimento del 7 agosto 2026 e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo venuto meno l'oggetto della controversia per effetto dell'autotutela amministrativa. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione del sostanziale accordo delle parti sul punto.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata
La pronuncia è stata adottata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
dichiarare la cessazione della materia del contendere
La rimozione in autotutela del provvedimento impugnato ha fatto venir meno l'oggetto della controversia, determinando la cessazione della materia del contendere.
artt. 70 e 71 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati quali disposizioni in base alle quali era stata indetta la procedura di gara; il testo non attribuisce loro una specifica funzione decisoria.
Massime di principio
- La rimozione in autotutela dell'atto impugnato, quando elimina l'oggetto sostanziale della controversia, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'autotutela dell'amministrazione, le spese di giudizio possono essere compensate quando sussista un sostanziale accordo tra le parti.
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