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Sentenza

Sentenza n. 1015/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per il personale docente e mancato inserimento nella graduatoria definitiva di merito per una specifica classe di concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata aveva partecipato a un concorso per posti di insegnante tecnico-pratico, dichiarando come titolo di accesso un diploma di maturità d’Arte applicata. Dopo il superamento delle prove, l’Ufficio scolastico regionale, verificati i requisiti, l’aveva esclusa rilevando che il diploma non era compreso tra quelli previsti dalla Tabella B dell’Allegato A al D.M. n. 259/2017 per la classe di concorso interessata. La ricorrente ha dedotto: 1) erronea valutazione del titolo, omessa valutazione della sua equipollenza e violazione dei D.M. n. 259/2017 e n. 205/2023, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare in concreto il percorso formativo, il piano di studi e la coerenza delle materie frequentate; 2) difetto di motivazione, manifesta illogicità e violazione della l. n. 241/1990, perché il provvedimento si sarebbe limitato a qualificare il diploma come artistico senza confrontarne il contenuto con la classe di concorso; 3) violazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 205/2023 e contraddittorietà, per la mancata considerazione dell’esperienza di insegnamento maturata; 4) violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e del principio di affidamento, assumendo che l’esclusione costituisse un ritiro di precedenti determinazioni favorevoli derivanti dall’inserimento in graduatorie per supplenze e da precedenti rapporti di insegnamento; 5) illogicità, contraddittorietà e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, in ragione della mancata pubblicazione dei verbali e dei criteri di valutazione. In un distinto giudizio la ricorrente aveva chiesto l’esecuzione del decreto cautelare monocratico adottato nel primo giudizio, lamentandone la tardiva attuazione da parte dell’Amministrazione. Un’altra candidata è intervenuta ad adiuvandum rispetto alle ragioni dell’Amministrazione, deducendo l’incidenza dell’ammissione con riserva sulla propria individuazione per una sede.

La decisione

Il TAR ha riunito i due giudizi per connessione oggettiva e soggettiva e ha dichiarato ammissibile l’intervento adesivo dipendente, riconoscendo all’interveniente un interesse concreto e attuale poiché l’esito del ricorso poteva incidere sulla sua posizione, senza che l’intervento ampliasse il thema decidendum. Nel merito, ha respinto il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Tabella B dell’Allegato A al D.M. n. 259/2017 contiene, per la classe di concorso interessata, un elenco tassativo dei diplomi validi. L’Amministrazione non può estendere tale elenco sulla base di valutazioni di mera affinità dei percorsi formativi, poiché ciò comprometterebbe certezza, uniformità e parità di trattamento. La valutazione in concreto prevista per gli insegnanti tecnico-pratici non consente di creare nuove ipotesi di equipollenza non contemplate dalla disciplina. La presenza nel piano di studi di materie attinenti al settore tessile e della moda non era sufficiente a trasformare il diploma posseduto in uno dei titoli espressamente previsti; inoltre, il servizio prestato riguardava una diversa classe di concorso. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento richiamava la disciplina applicabile, il titolo dichiarato, la Tabella B e l’assenza del diploma dall’elenco. Trattandosi di attività vincolata, non era necessaria una motivazione ulteriore sulla non equivalenza concreta. L’Amministrazione aveva inoltre instaurato il contraddittorio prima dell’esclusione. Il terzo motivo è stato respinto: il servizio scolastico non costituisce requisito sostitutivo o sanante del titolo di studio richiesto e, comunque, il servizio allegato era riferito a una diversa classe di concorso. Il quarto motivo è stato respinto perché l’esclusione non costituiva annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento definitivo, ma verifica negativa di un requisito cui l’ammissione era espressamente subordinata. Il superamento delle prove, i precedenti inserimenti nelle graduatorie per supplenze e i rapporti a tempo determinato non avevano consolidato la posizione della candidata né creato un vincolo per la successiva procedura concorsuale. Anche il quinto motivo è stato respinto: l’esclusione dipendeva dal mancato possesso di un requisito normativo predeterminato, non dall’esercizio di una discrezionalità tecnica della Commissione; la disponibilità di posti vacanti non può giustificare l’assunzione di candidati privi dei requisiti. Quanto al secondo ricorso, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, sebbene tardivamente e dopo la proposizione dell’azione, aveva dato esecuzione al decreto cautelare inserendo con riserva la ricorrente in graduatoria, rettificando le operazioni di assunzione e conferendole provvisoriamente una sede. È stata quindi dichiarata cessata la materia del contendere, con estinzione del relativo giudizio; il rigetto della domanda principale ha inoltre fatto venir meno l’interesse sostanziale a conservare gli effetti della misura cautelare transitoria. Le spese di entrambi i giudizi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando, dato avviso alle parti, sussistono i presupposti di legge.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi per soggetti o oggetto; il TAR ha riunito il giudizio di annullamento e quello relativo all’attuazione della misura cautelare.

  • artt. 28, comma 2, e 50 c.p.a.

    Fondano l’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente di chi dimostri un interesse concreto, attuale e dipendente dall’esito del giudizio, senza introdurre domande o motivi autonomi.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 59/2017

    Nel regime transitorio relativo ai posti di insegnante tecnico-pratico mantiene fermi, per i concorsi banditi entro il 31 dicembre 2026, i requisiti previsti dalla disciplina delle classi di concorso.

  • art. 3, commi 1 e 2, D.M. n. 205/2023

    il titolo di accesso può essere “equipollente o equiparato”, purché coerente con la classe di concorso vigente e con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente; per gli insegnanti tecnico-pratici è richiesta una valutazione “in concreto”

    Il TAR interpreta la disposizione nel senso che la valutazione concreta non autorizza l’Amministrazione a creare, per affinità sostanziale, ulteriori titoli di accesso rispetto all’elenco tassativo stabilito dalla disciplina delle classi di concorso.

  • Tabella B dell’Allegato A al D.M. n. 259/2017

    Individua tassativamente i diplomi del vecchio ordinamento validi per l’accesso alla classe di concorso; il diploma di maturità d’Arte applicata posseduto dalla ricorrente non era compreso nell’elenco.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Non si applica all’esclusione disposta dopo una verifica negativa dei requisiti quando l’ammissione alla procedura era subordinata a successivo controllo; in tale situazione non vi è annullamento d’ufficio di un precedente riconoscimento definitivo.

  • art. 59 c.p.a.

    Costituisce lo specifico strumento processuale per l’attuazione dei provvedimenti cautelari; il TAR ha riqualificato in tal senso il ricorso originariamente proposto come giudizio di ottemperanza.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il ricorso era stato formalmente proposto per l’ottemperanza al decreto cautelare, ma la relativa domanda è stata ricondotta dal TAR alle misure attuative previste dall’art. 59 c.p.a.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Era stato invocato per la richiesta di penalità di mora, ma non è stato applicato a seguito della cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito, insieme all’art. 9, par. 1, del GDPR, il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la disciplina delle classi di concorso individua tassativamente i diplomi validi per l’accesso, l’Amministrazione non può estendere l’elenco sulla base della mera affinità del piano di studi o di valutazioni analogiche, poiché ciò comprometterebbe certezza, uniformità e parità di trattamento.
  • La previsione di una valutazione concreta del percorso formativo degli insegnanti tecnico-pratici non consente di creare nuove ipotesi di equipollenza estranee ai titoli tassativamente individuati dalla disciplina regolamentare sulle classi di concorso.
  • Il servizio di insegnamento non costituisce requisito sostitutivo o sanante del titolo di studio richiesto per una specifica classe di concorso, soprattutto quando l’esperienza sia maturata in una diversa classe.
  • L’ammissione a una procedura concorsuale con riserva di successiva verifica dei requisiti, così come il superamento delle prove e i precedenti inserimenti in graduatorie per supplenze, non consolida il possesso del requisito di accesso e non impedisce l’esclusione successiva in caso di accertamento negativo.
  • Quando l’esclusione dipende dall’accertata mancanza di un requisito predeterminato dalla normativa, l’attività amministrativa è vincolata e la motivazione può limitarsi a richiamare la disciplina applicabile, il titolo dichiarato e la sua mancata inclusione nell’elenco dei titoli validi, purché sia stato assicurato il contraddittorio procedimentale.
  • L’attuazione dei provvedimenti cautelari amministrativi deve essere richiesta mediante le misure attuative previste dall’art. 59 c.p.a.; se l’Amministrazione esegue successivamente la misura, viene meno l’oggetto della domanda e il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesse

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