Sentenza n. 4208/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta dell’11 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. VIII istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 16/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1560; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione insufficiente dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione d'esame relativo alla correzione delle prove scritte della sessione 2024, nella parte in cui il suo elaborato è stato valutato con il punteggio di 16/30, con conseguente non ammissione alle prove orali. Ha inoltre impugnato gli atti connessi, inclusa la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 sulle indicazioni operative per la correzione degli elaborati, contestando l'adeguatezza della motivazione costituita dal solo voto numerico. Il Ministero della giustizia ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio il Collegio ha assegnato alle parti un termine per interloquire su una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, ma la ricorrente ha successivamente dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione, avendo sostenuto e superato la prova orale relativa alla sessione d'esame 2025, successiva a quella oggetto di causa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la ricorrente aveva ottenuto aliunde il bene della vita cui aspirava e che, pertanto, era venuto meno l'interesse alla decisione sulla legittimità della valutazione e della conseguente non ammissione alle prove orali della sessione 2024. La pronuncia non esamina nel merito le censure relative al voto numerico, alla valutazione dell'elaborato o alla circolare ministeriale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e della complessità delle questioni sottese alla controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione, anche perché il ricorrente ha conseguito aliunde il bene della vita perseguito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, il ricorrente consegue aliunde il bene della vita perseguito e viene meno un interesse concreto e attuale alla decisione.
- La dichiarazione della parte circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse, se coerente con l'acquisizione aliunde del risultato sostanziale perseguito, consente al giudice di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità senza esaminare le censure di merito.
- In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando la controversia presenta questioni giuridiche complesse.
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