Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1014/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito finale dell'esame di Stato, prove scritte con relative griglie di valutazione e verbali della commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito negativo dell'esame di Stato e gli atti valutativi connessi, sostenendo che la commissione non gli avesse consentito di avvalersi, durante le prove scritte e il colloquio, della didattica personalizzata e degli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato adottato per la sua condizione di bisogno educativo speciale. Ha dedotto la violazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, dell'art. 5, comma 4, della legge n. 170/2010, del d.m. n. 5669/2011 e delle relative Linee guida, nonché degli artt. 2, 3, 33, 34 e 97 Cost.; difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà con il PDP e lesione del diritto allo studio. Ha inoltre prospettato che la prima prova scritta sarebbe stata valutata mediante la griglia riferita a una tipologia diversa da quella effettivamente scelta. Secondo il ricorrente, tali illegittimità avrebbero inciso sui punteggi insufficienti e sull'esito complessivo dell'esame.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto il regime applicabile agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, per i quali l'art. 5 della legge n. 170/2010 riconosce il diritto alle misure dispensative e compensative previste dal PDP, da quello degli studenti con altri bisogni educativi speciali. Per questi ultimi, secondo l'art. 25, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025, non sono previste misure dispensative in sede d'esame; possono invece essere utilizzati gli strumenti compensativi già impiegati nelle verifiche dell'anno o comunque ritenuti funzionali, senza pregiudicare la validità delle prove scritte. Il Collegio ha ritenuto che la scuola non fosse obbligata ad applicare automaticamente tutte le misure del PDP, poiché il verbale dello scrutinio prevedeva gli strumenti compensativi solo eventualmente. Ha tuttavia rilevato che la commissione aveva previsto, per gli studenti con DSA e altri BES, tempi aggiuntivi e uso del computer se richiesti, nonché la possibilità di utilizzare mappe, schemi e ausili nel colloquio. Il ricorrente, interpellato durante l'esame, non aveva richiesto strumenti compensativi e aveva consegnato anticipatamente entrambi gli elaborati; inoltre, in sede orale, gli era stato consentito di seguire un percorso volto a valorizzarne le competenze. Il TAR ha quindi escluso un trattamento deteriore, una totale disattenzione dell'amministrazione o una violazione del PDP. Ha ritenuto inoltre che la certificazione clinica prodotta attestasse problematiche in corso di accertamento e non evidenziasse ulteriori specifiche esigenze idonee a fondare le censure. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 170/2010

    Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

    La disposizione riconosce un vero e proprio diritto alle misure dispensative e compensative agli studenti cui sia stato diagnosticato uno dei disturbi specifici dell'apprendimento previsti dalla legge; tali misure sono previste nel Piano Didattico Personalizzato.

  • art. 25, comma 6, O.M. n. 67 del 31 marzo 2025

    Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

    Per gli studenti con BES diversi dai DSA non sono previste misure dispensative in sede d'esame; gli strumenti compensativi possono essere utilizzati se già impiegati nelle verifiche dell'anno o ritenuti funzionali, purché non compromettano la validità delle prove scritte.

  • Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012

    Le scuole, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge 170/2010.

    Per gli alunni con BES, il ricorso alle strategie e agli strumenti previsti per i DSA è rimesso alle determinazioni del consiglio di classe, sulla base della documentazione clinica e delle valutazioni psicopedagogiche e didattiche; non costituisce automaticamente un obbligo generalizzato per la scuola.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione scolastica è stato invocato dal ricorrente, ma il TAR ha escluso che la condotta della commissione lo abbia violato.

  • art. 34 Cost.

    La tutela del diritto allo studio e l'accesso agli studi dei capaci e meritevoli sono stati richiamati dal ricorrente, senza che il TAR ravvisasse una loro violazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Agli studenti con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento spetta, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 170/2010, il diritto alle misure dispensative e compensative di flessibilità didattica previste dal Piano Didattico Personalizzato, anche nelle prove d'esame.
  • Per gli studenti con bisogni educativi speciali diversi dai disturbi specifici dell'apprendimento, le misure dispensative non sono previste in sede di esame; possono essere utilizzati gli strumenti compensativi già impiegati nelle verifiche dell'anno o ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'esame di Stato.
  • La predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato per uno studente con BES non comporta, di per sé, l'obbligo di applicare automaticamente in sede d'esame ogni misura indicata nel piano, quando la disciplina applicabile rimette alla scuola o alla commissione la valutazione della loro concreta utilizzazione.
  • La mancata richiesta, da parte del candidato con BES, degli strumenti compensativi messi a sua disposizione dalla commissione, unitamente all'effettivo svolgimento delle prove e alla possibilità di fruire di modalità di supporto durante il colloquio, può escludere la configurabilità di un trattamento deteriore o di una totale disattenzione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.