Sentenza n. 1016/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di non ammissione dello studente alla classe successiva, connessi atti di valutazione finale, rigetto del riesame e reclamo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di classe che, al termine dell’anno scolastico 2025/2026, aveva disposto la non ammissione del minore alla classe successiva, nonché l’esito comunicato alla famiglia, il documento di valutazione, il verbale relativo alla richiesta di riesame e la nota dirigenziale di rigetto del reclamo. Ha dedotto, in sintesi, l’omessa predisposizione di adeguati strumenti di individualizzazione nonostante la conoscenza delle difficoltà dell’alunno, il difetto di motivazione, la mancata o insufficiente attivazione di interventi di recupero, l’erronea valutazione del comportamento e vizi della successiva fase di riesame, anche con riferimento alla composizione dell’organo collegiale. È stato inoltre evidenziato che la certificazione della condizione di disabilità e la diagnosi funzionale erano state prodotte soltanto dopo lo scrutinio finale.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver verificato l’integrità del contraddittorio, la completezza dell’istruttoria e il previo avviso alle parti. Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha affermato che il Consiglio di classe dispone di ampia discrezionalità tecnico-didattica nella valutazione del percorso scolastico, del raggiungimento degli obiettivi formativi e della possibilità di recupero delle carenze; il sindacato giurisdizionale è quindi limitato all’errore di fatto, al travisamento, alla manifesta illogicità o irragionevolezza, al difetto di istruttoria e alla violazione delle disposizioni che disciplinano il procedimento valutativo, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella dell’organo tecnico. Nel caso concreto, la non ammissione risultava fondata su una valutazione complessiva e unanime dell’andamento scolastico e sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in un numero elevato di discipline, non sulla sola condotta disciplinare. Il TAR ha ritenuto documentati i ripetuti rapporti tra scuola e famiglia e gli interventi educativi adottati per affrontare le difficoltà comportamentali e di rendimento. La certificazione della disabilità, prodotta dopo lo scrutinio, non poteva determinare retroattivamente l’illegittimità della valutazione compiuta sulla base degli atti disponibili al momento dello scrutinio. È stata inoltre ritenuta sufficiente l’attività di recupero in itinere, non essendo necessaria, in assenza di ulteriori elementi, l’attivazione di corsi extracurriculari né dimostrato che ulteriori interventi avrebbero condotto al raggiungimento degli obiettivi minimi. L’eventuale inosservanza delle modalità interne di comunicazione del rischio di non ammissione non aveva inciso sul contenuto della valutazione né impedito alla famiglia di conoscere la situazione scolastica del minore. Infine, la riunione successiva dello scrutinio non costituiva un nuovo giudizio valutativo obbligatorio, ma aveva il solo scopo di informare il Consiglio di classe sul reclamo, sicché non rilevava la censurata composizione dell’organo in tale fase. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La definizione con sentenza semplificata è stata ritenuta possibile in presenza di contraddittorio integro, difese complete, istruttoria completa e previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Le valutazioni del Consiglio di classe sull’ammissione dello studente alla classe successiva costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-didattica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per errore di fatto, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, difetto di istruttoria o violazione delle norme che disciplinano il procedimento valutativo; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo scolastico competente.
- Una deliberazione di non ammissione è legittima quando risulta fondata su una valutazione complessiva del percorso scolastico e sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in più discipline, anche se le difficoltà comportamentali hanno avuto un ruolo rilevante, purché non costituiscano l’unico elemento della decisione.
- La certificazione della disabilità o di altre condizioni personali dell’alunno prodotta soltanto dopo lo scrutinio non determina, di per sé, l’illegittimità retroattiva della valutazione, se l’amministrazione ha deciso sulla base della documentazione disponibile al momento dello scrutinio.
- L’omessa attivazione di specifici corsi extracurriculari di recupero non rende automaticamente illegittima la non ammissione quando la scuola abbia adottato interventi di recupero in itinere mediante ripasso, ripetizione e consolidamento e non sia dimostrato che ulteriori modalità avrebbero necessariamente consentito il raggiungimento degli obiettivi minimi.
- La riunione del Consiglio di classe successiva allo scrutinio, convocata per esaminare o comunicare un reclamo sulla non ammissione, non costituisce necessariamente una nuova fase valutativa: se la non ammissione è già stata deliberata in via definitiva, l’istituzione scolastica non è tenuta a procedere a un riesame sostanziale della valutazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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