Sentenza n. 4207/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del verbale del Consiglio della classe I -OMISSIS- relativo alla seduta di data 26 giugno 2026, in parte qua dispone la non ammissione dello studente -OMISSIS- alla classe seconda, e del conseguente documento di valutazione relativo all’A.S. 2025/2026, pubblicato in pari data nell’apposita area del registro elettronico; - per quanto occorrer possa, del verbale del Consiglio di classe del 10 giugno 2026 e del decreto dirigenziale n. 5025 del 24 giugno 2026; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del Consiglio di classe che ha disposto la non ammissione dello studente alla classe seconda per ragioni di profitto, con conseguente documento di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione di non ammissione del figlio alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado. Dopo l'annullamento d'ufficio della precedente valutazione del comportamento, pari a 5/10, il Consiglio di classe aveva attribuito allo studente il voto di 6/10, ma aveva comunque deliberato a maggioranza la non ammissione sulla base delle lacune nei linguaggi e nelle competenze di base, della numerosità delle insufficienze e della ritenuta incompatibilità con un recupero estivo. È stata dedotta la violazione dell'art. 6, commi 2, 2-bis e 3, del d.lgs. n. 62/2017, della circolare ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017, nonché sviamento, contraddittorietà manifesta, difetto, insufficienza e apparenza della motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che, nella scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva costituisce la regola e la non ammissione per ragioni di profitto è misura eccezionale, subordinata a una prognosi negativa circa la concreta possibilità di recuperare le carenze nel corso dell'anno scolastico successivo, non già alla sola impossibilità di un recupero estivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di non ammissione è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 62/2017 consenta la non ammissione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento solo con adeguata motivazione. La circolare ministeriale n. 1865/2017 chiarisce inoltre che l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è la regola generale, mentre la non ammissione è una misura eccezionale. La motivazione dell'atto impugnato era illegittima perché fondata essenzialmente sull'impossibilità di recuperare le carenze durante il periodo estivo, criterio riferibile al diverso sistema degli scrutini della scuola secondaria di secondo grado, senza una specifica verifica della possibilità di recupero nel corso dell'anno scolastico successivo mediante adeguate strategie di intervento. I generici riferimenti all'incidenza delle carenze sulla prosecuzione degli studi non sono stati ritenuti sufficienti. La sentenza ha imposto all'istituto scolastico di rideterminarsi sollecitamente sull'ammissione, applicando i criteri propri della scuola secondaria di primo grado. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
La non ammissione per parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento richiede un'adeguata motivazione e non può fondarsi sulle sole carenze riscontrate.
circolare ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017
Nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alle classi seconda e terza costituisce la regola generale anche in presenza di carenze; la non ammissione è una misura eccezionale, da adottare con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri del collegio dei docenti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva costituisce la regola generale anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; la non ammissione ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata.
- La non ammissione alla classe successiva per ragioni di profitto è legittima solo quando il Consiglio di classe svolga una verifica negativa circa la concreta possibilità dell'alunno di recuperare le carenze nel corso dell'anno scolastico successivo mediante adeguate strategie di intervento.
- La motivazione della non ammissione nella scuola secondaria di primo grado non può limitarsi a rilevare l'impossibilità o l'insufficienza di un recupero durante il periodo estivo, poiché tale criterio appartiene al diverso sistema degli scrutini della scuola secondaria di secondo grado.
- Generici riferimenti alla numerosità delle insufficienze, alle lacune nelle competenze di base o alla loro incidenza sulla prosecuzione degli studi non soddisfano l'obbligo motivazionale se non sono accompagnati da una specifica prognosi negativa sulla possibilità di recupero delle carenze nel successivo anno scolastico.
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