Cassazione Penale, Sentenza n. 38208/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del Pubblico Ministero; il ricorrente contestava l'efficacia del sequestro del cellulare, della scheda SIM e della copia forense dei dati sostenendo che il sequestro fosse divenuto inefficace per la mancata convalida ex art. 355 c.p.p. Il decreto di perquisizione del 18/10/2021 indicava di ricercare, tra l'altro, gli "indirizzi o contatti di altri soggetti dediti a medesima attività"; il ricorrente riteneva tale formulazione troppo generica per autorizzare il sequestro dell'intero dispositivo e sosteneva che la polizia giudiziaria avrebbe potuto limitarsi a estrapolare dalla rubrica i dati rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la convalida del sequestro da parte del Pubblico Ministero (art. 355 c.p.p.) non è necessaria se il decreto di perquisizione individua con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro. Nel caso concreto il richiamo del decreto a documentazione e agli "indirizzi o contatti di altri soggetti dediti a medesima attività" è stato ritenuto idoneo a far ritenere ragionevolmente che il cellulare e la SIM potessero contenere le informazioni ricercate: quindi non sussisteva l'indeterminatezza che avrebbe imposto la convalida. Il profilo critico relativo alle modalità operative della polizia giudiziaria (estrapolare solo la rubrica) non è stato valutato perché l'istanza impugnatoria era fondata esclusivamente sull'asserita inefficacia per omessa convalida. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma citata in relazione al provvedimento del G.I.P.; in combinato uso con altre disposizioni disciplina le competenze e i provvedimenti relativi alle misure cautelari e alle opposizioni a decreti
Richiamato come fondamento procedurale dell'ordinanza del G.I.P. che ha deciso sull'opposizione; disciplina modalità e termini delle impugnazioni dei provvedimenti precautelari
Inserito nel richiamo giurisprudenziale: contribuisce, insieme agli artt. 253 e 355, alla disciplina del sequestro e della perquisizione e delle condizioni di specificità dell'oggetto della misura
Parte del quadro normativo sul sequestro; combinato con artt. 247 e 355 delinea i limiti e le modalità di sequestro cautelare e probatorio
Norma centrale nel caso: impone la convalida del sequestro da parte del P.M. quando il sequestro è stato effettuato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione che non individua con sufficiente certezza l'oggetto; la Corte rileva però che la convalida non è necessaria se il decreto individua specificamente l'oggetto del sequestro
Prevede le conseguenze per l'impugnazione inammissibile; è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende
Norme penali relative ai reati per i quali era indagato il ricorrente (reati oggetto delle indagini che giustificavano la perquisizione e il sequestro)
art. 23, comma 8, del d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e successive modificazioni
Norma ordinamentale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedura adottata nel caso per assenza di richiesta di discussione orale)
Massime di principio
- La convalida del sequestro da parte del Pubblico Ministero (art. 355 c.p.p.) non è necessaria se il decreto di perquisizione individua con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro: un richiamo a elementi che ragionevolmente si trovano su un dispositivo (es. "indirizzi o contatti") può bastare a giustificare il sequestro dell'intero dispositivo.
- Se il decreto di perquisizione usa formule generiche (es. "cose pertinenti al reato" o "quanto ritenuto utile a fini di indagine") senza specificazioni, il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria richiede la successiva convalida del P.M., altrimenti è inefficace e obbliga alla restituzione.
- Le contestazioni sulle modalità operative della polizia giudiziaria (per esempio: estrazione selettiva di dati anziché sequestro integrale) costituiscono un diverso profilo di valutazione rispetto alla regolarità formale del sequestro e devono essere dedotte e provate in sede appropriata; non possono sostituire un motivo di impugnazione fondato esclusivamente sulla mancata convalida.
- In fase di impugnazione è essenziale formulare chiaramente il motivo di diritto rilevante: motivi formali manifestamente infondati possono portare a dichiarazioni di inammissibilità e a condanne per spese e ammende.
- Nelle perquisizioni di dispositivi informatici o telefoni va sempre valutata la specificità della richiesta autorizzatoria: indicazioni ragionevolmente riconducibili al contenuto digitale giustificano il sequestro, ma frasi vaghe o generiche espongono al rischio di inefficacia senza convalida.
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