Cassazione Penale, Ordinanza n. 24119/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 10/07/2025, deducendo un unico motivo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena. La censura è stata ritenuta generica e non idonea a confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, che valorizzava la gravità dell'offesa, l'estensione temporale della condotta e due precedenti specifici dell'imputato. La Corte ha inoltre osservato che il diniego del beneficio ex art. 163 c.p. rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria o manifestamente illogica.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico: le doglianze che non si confrontano con ciascuna argomentazione della motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di specificità.
La sospensione condizionale della pena è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, che formula un giudizio prognostico sulla futura astensione dal commettere reati; il diniego è censurabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando sia formulato in modo generico e non si confronti con tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena, essendo espressione di valutazione prognostica discrezionale del giudice di merito, è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Ai fini del beneficio di cui all'art. 163 c.p., possono rilevare negativamente la gravità del fatto, la durata della condotta e i precedenti specifici dell'imputato.
Come è indicizzato
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