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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29260/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione di cocaina ai fini della cessione a terzi. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla finalità di spaccio, sostenendo in sostanza che la decisione di merito avesse erroneamente ricostruito il fatto e valorizzato in modo non corretto gli elementi probatori. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, poiché la motivazione della Corte territoriale era congrua e coerente nell'argomentare la destinazione alla cessione della sostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza non rientrava tra i motivi deducibili in sede di legittimità, perché mirava a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto operate dai giudici di merito. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente la finalità di spaccio valorizzando la stessa ammissione dell'imputata circa la cessione di una parte della cocaina, la suddivisione della sostanza in involucri e le telefonate ricevute in orari incompatibili con il lavoro svolto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di cocaina ai fini della cessione a terzi; la sentenza presuppone la finalità di spaccio come elemento decisivo della fattispecie contestata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione del fatto compiute dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La finalità di spaccio può essere desunta anche da elementi indiziari complessivi, come la suddivisione della sostanza in dosi/involucri, le ammissioni dell'imputato e le circostanze concrete della condotta, purché il ragionamento del giudice di merito sia adeguatamente motivato.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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