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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17416/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Gli eredi di un contribuente avevano impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava l'imposta di registro ordinaria, dopo aver negato le agevolazioni per la piccola proprietà contadina in relazione a un atto di permuta di terreni. L'Ufficio aveva ritenuto mancante, entro il termine previsto, la certificazione attestante i requisiti soggettivi richiesti per fruire del beneficio. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che il termine triennale di decadenza dell'azione accertatrice dovesse decorrere dalla stipula dell'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della L. n. 604/1954, dell'art. 1, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 99/2004 e dell'art. 76 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il dies a quo dovesse essere individuato non nella stipula, ma nella scadenza del termine per la presentazione della certificazione definitiva necessaria per mantenere l'agevolazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato, richiamando un orientamento già consolidato, che le agevolazioni tributarie riconosciute all'imprenditore agricolo professionale persona fisica non sono soggette alla disciplina della L. n. 604/1954 sui requisiti e sulle decadenze previste per il coltivatore diretto, né all'obbligo di produrre il certificato dell'Ispettorato provinciale agrario entro tre anni dalla registrazione dell'atto, quando nell'atto notarile sia stata resa la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 99/2004. Ne consegue che il termine triennale per l'esercizio del potere di accertamento decorre dalla registrazione del contratto. In applicazione di tale principio, la sentenza della CTR è stata confermata e il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • L. n. 604/1954, art. 2

    Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando...

    La norma disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina, ma non viene estesa, per effetto del D.Lgs. n. 99/2004, alle agevolazioni riconosciute all'imprenditore agricolo professionale persona fisica.

  • L. n. 604/1954, art. 3

    l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta devono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario

    Per il regime della piccola proprietà contadina il certificato va prodotto al momento della registrazione, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

  • L. n. 604/1954, art. 4

    entro tre anni da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo

    Nel regime della piccola proprietà contadina il mancato deposito del certificato entro tre anni comporta il recupero delle imposte ordinarie; la Corte però esclude che questa regola si applichi all'IAP persona fisica.

  • L. n. 604/1954, art. 5

    È richiamato come disposizione che prevede specifiche conseguenze, ma nel caso deciso non viene applicato in senso estensivo all'imprenditore agricolo professionale.

  • D.Lgs. n. 99/2004, art. 1, comma 4

    Alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie...

    La Corte lo interpreta nel senso che le agevolazioni per l'imprenditore agricolo professionale persona fisica hanno una disciplina propria quanto a requisiti e decadenza, non coincidente con quella prevista per il coltivatore diretto.

  • D.Lgs. n. 99/2004, art. 1, comma 2

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi una autonoma interpretazione distinta.

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 76

    È evocato in relazione al termine di decadenza del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria; la Corte afferma che, nel caso di dichiarazione in atto dei requisiti IAP, il termine decorre dalla registrazione del contratto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Indica i vizi denunciabili in cassazione invocati dall'Agenzia, ma il motivo viene ritenuto infondato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte precisa che non si applica l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie riconosciute all'imprenditore agricolo professionale persona fisica non sono automaticamente assoggettate, quanto a requisiti e decadenze, alla disciplina prevista per la piccola proprietà contadina e per il coltivatore diretto.
  • Quando l'atto notarile contenga la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa agevolativa per l'IAP, non è necessario il deposito del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario entro il termine triennale previsto per il diverso regime della piccola proprietà contadina.
  • Ai fini del recupero delle imposte ordinarie, il termine di decadenza del potere accertativo decorre dalla registrazione del contratto quando la normativa applicabile non prevede un diverso dies a quo collegato alla produzione documentale successiva.
  • Le cause di decadenza previste per un regime agevolativo speciale non possono essere estese in via analogica a un diverso soggetto beneficiario se la disciplina di favore gli riconosce autonomamente il beneficio e la relativa scansione temporale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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