Cassazione Civile, Ordinanza n. 17978/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’emissione di una cartella di pagamento nei confronti di una società, con applicazione dell’aggio di riscossione nella misura del 4,65%. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che, trattandosi di riscossione spontanea a mezzo ruolo e di pagamento entro il termine utile, dovesse applicarsi la misura ridotta prevista dal d.m. 4 agosto 2000, pari al 2,65% secondo la decisione di merito. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione dell’art. 17 d.lgs. n. 112/1999 e degli artt. 8 e 96 del d.m. 4 agosto 2000, sostenendo che la riduzione dell’aggio si applicherebbe solo alla posizione dell’ente creditore, mentre a carico del debitore resterebbe dovuta l’aliquota del 4,65%, per un totale di 7,15%. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, l’art. 17, comma 5-bis, d.lgs. n. 112/1999 rinvia alla percentuale stabilita dal d.m. 4 agosto 2000 e che tale decreto, per l’ambito territoriale considerato, non distingue tra aggio a carico del creditore e aggio a carico del debitore. La norma va quindi interpretata nel senso che la percentuale ridotta si applica anche al debitore nelle ipotesi di riscossione spontanea. Conseguentemente, la sentenza d’appello è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della società resistente, con distrazione al difensore antistatario; nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’INPS, rimasto sostanzialmente non difensivamente attivo in cassazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto deducendo la violazione di legge.
La Corte lo richiama per distinguere le ipotesi di riscossione spontanea a mezzo ruolo.
art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999
Regola la remunerazione del servizio di riscossione mediante aggio e, al comma 5-bis, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo rinvia alla percentuale stabilita dal d.m. 4 agosto 2000.
art. 8 d.m. 4 agosto 2000
Per l’ambito territoriale della Provincia di Bari stabilisce l’aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali; la Corte lo interpreta come norma di riferimento applicabile senza distinzione tra debitore e creditore.
art. 96 d.m. 4 agosto 2000
È menzionato nel motivo di ricorso, ma la decisione non lo valorizza ai fini decisori.
art. 97 d.m. 4 agosto 2000
È ritenuto inconferente perché contiene una previsione di ordine finanziario e non disciplina la misura dell’aggio a carico del debitore in caso di adempimento spontaneo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di riscossione spontanea a mezzo ruolo, la misura dell’aggio va determinata secondo il rinvio operato dall’art. 17, comma 5-bis, d.lgs. n. 112/1999 al decreto ministeriale applicabile, senza introdurre distinzioni non previste dal testo normativo tra quota a carico del debitore e quota a carico del creditore.
- Quando la disciplina agevolativa dell’aggio intende limitare il beneficio a una sola delle parti del rapporto di riscossione, lo dice espressamente; in mancanza di una tale distinzione, la percentuale ridotta si applica alla fattispecie complessivamente considerata.
- Una previsione del decreto ministeriale che abbia natura meramente finanziaria o programmatoria non può essere utilizzata per restringere la portata applicativa della norma specificamente regolativa dell’aggio dovuto nella riscossione spontanea.
- La ratio della disciplina dell’aggio ridotto per la riscossione spontanea è favorire l’adempimento tempestivo dei ruoli, con vantaggio sia per l’ente pubblico creditore sia per l’agente della riscossione, che evita i costi della procedura coattiva.
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