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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28656/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una azienda speciale fornitrice di farmaci per il recupero di oltre tre milioni di euro asseritamente dovuti per forniture effettuate tra dicembre 2006 e luglio 2007 nei confronti della ASL capofila indicata come soggetto deputato al pagamento per più aziende sanitarie locali. In opposizione al decreto, il tribunale revocò il monitorio e condannò separatamente le singole ASL per quote differenti del credito, riconoscendo gli interessi dalla data di chiamata in causa. In appello la fornitrice censurò, tra l'altro, la necessità di un appello incidentale condizionato per reiterare la domanda di condanna della ASL capofila, la decorrenza degli interessi e alcuni profili relativi alla successione tra ASL. Con il ricorso per cassazione furono proposti sette motivi: (1) violazione delle norme sulle impugnazioni e sul giudicato interno per avere la corte ritenuto necessario l'appello incidentale condizionato per riproporre la domanda verso la ASL capofila; (2) analoga violazione per aver escluso la sufficienza della riproposizione ex art. 346 c.p.c.; (3) omessa verifica della sanatoria dei vizi processuali per raggiungimento dello scopo; (4) violazione delle norme su mora e decorrenza degli interessi, sostenendo che essi dovessero decorrere da una data anteriore riconducibile al riconoscimento del debito o comunque alla scadenza; (5) in subordine, dalla diffida stragiudiziale; (6) e (7) violazione delle norme sulla successione a titolo particolare o universale nel processo e sul difetto di legittimazione, per non aver preso atto della confluenza di alcune ASL in un unico soggetto e della rinuncia a far valere il difetto di legittimazione passiva nei rapporti interni tra le ASL.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, secondo e terzo motivo per difetto di autosufficienza e per mancata idonea riproposizione della domanda che si assumeva pretermessa; ha rigettato il sesto e il settimo motivo, ritenendo corretta la ricostruzione della corte territoriale sulla successione tra ASL e sulla scissione delle posizioni debitorie. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo limitatamente alla questione della decorrenza degli interessi legali, rilevando che la data individuata dalla sentenza impugnata era incongrua e non adeguatamente motivata. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della sola data di decorrenza degli interessi legali sulla somma residualmente riconosciuta, nonché per la regolazione delle spese di legittimità nei limiti indicati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/processo.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle impugnazioni, in relazione alla necessità o meno dell'appello incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato per stabilire se fosse necessaria l'impugnazione incidentale per riproporre la domanda non accolta.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato come norma sulla riproposizione delle domande/eccezioni non accolte, ritenuta dal ricorrente sufficiente in luogo dell'appello incidentale.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di effetti della riforma o cassazione sulle statuizioni dipendenti.

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per la sanatoria dei vizi processuali per raggiungimento dello scopo.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato per individuare il momento della costituzione in mora ai fini della decorrenza degli interessi.

  • art. 1282 c.c.

    richiamato per la decorrenza degli interessi legali sui crediti pecuniari.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in tema di acquiescenza e giudicato interno sulla decorrenza degli interessi.

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato in relazione alla rinuncia agli atti o a una parte dell'impugnazione.

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato per l'applicazione delle norme del giudizio di appello nel giudizio di cassazione nei limiti compatibili.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato in tema di successione nel processo e mutamento soggettivo della parte per fenomeni successori tra ASL.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato per disporre il rinvio quando sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    richiamato come base per gli interessi da ritardato pagamento invocati in origine; la Corte rileva che su tale capo vi è stata acquiescenza.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato solo per la disciplina transitoria applicabile alle notifiche dei ricorsi per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che pretenda di far valere la mancata considerazione di una domanda o di una riproposizione ex art. 346 c.p.c. è inammissibile se il ricorso non è autosufficiente e non consente di verificare in modo puntuale il contenuto degli atti e la chiara riproposizione della domanda stessa.
  • La riproposizione delle domande non accolte in appello deve essere specifica e inequivoca; in mancanza, non può supplirvi una mera deduzione generica della correttezza della tesi in diritto.
  • Quando una sentenza riconosce un credito pecuniario ma individua una data di decorrenza degli interessi priva di adeguata base fattuale o motivazionale, la statuizione va cassata limitatamente a quel capo, se sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • L'accoglimento di una censura sulla sola decorrenza degli interessi non consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito se dagli atti non emerge con certezza una diversa data di decorrenza.
  • Nei fenomeni di successione tra enti nel corso del processo, il giudice può correttamente scindere le posizioni debitorie e decidere sulle domande in base alla ricostruzione delle vicende sostanziali e processuali, senza che ciò comporti automaticamente la caducazione della decisione sulle singole pretese.
  • La rinuncia o l'abbandono di una specifica eccezione o impugnazione può produrre effetti limitati ai rapporti interni tra i soggetti succedutisi, senza estendersi automaticamente alla parte che abbia mantenuto la propria originaria domanda o contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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