Cassazione Penale, Ordinanza n. 41164/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina aggravata in concorso, un danneggiamento e lesioni personali in concorso. I primi due motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava la credibilità delle persone offese e, correlativamente, l'inattendibilità dei testi a discarico e dell'operante di polizia giudiziaria, assumendo che la prova dichiarativa fosse stata mal valutata dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero sostanzialmente reiterative di doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese, oltre che dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, purché sia verificata con motivazione idonea la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto, con un controllo più rigoroso quando la persona offesa sia anche parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi in parte non consentiti perché meramente ripetitivi di censure già prospettate in appello e in parte manifestamente infondati, poiché la motivazione della sentenza impugnata aveva congruamente valorizzato le dichiarazioni delle persone offese e ricostruito logicamente la dinamica dei fatti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 628, comma secondo e comma terzo, n. 1, c.p.
Richiamati come base della contestazione per il concorso nel reato di rapina aggravata, senza specifiche questioni interpretative sulla norma.
artt. 110, 635, cpv, n. 1, c.p.
Richiamati come base della contestazione per il concorso nel reato di danneggiamento aggravato, senza specifiche questioni interpretative sulla norma.
Richiamati come base della contestazione per il concorso nel reato di lesioni personali, senza specifiche questioni interpretative sulla norma.
Norma implicita nella condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione puntuale.
- Il sindacato della Cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito o in una diversa lettura del compendio probatorio.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice dia conto in modo adeguato della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
- Quando la persona offesa è anche parte civile, il controllo sull'attendibilità delle sue dichiarazioni deve essere particolarmente rigoroso.
- La motivazione è immune da censura di legittimità se il giudice di merito espone una ricostruzione logica e coerente delle risultanze processuali, senza aporie decisive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41061/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41064/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41065/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41066/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41067/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 41069/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →