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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a tre anni di reclusione per rapina, dichiarando nel contempo estinti per prescrizione i reati di minaccia e lesioni. La vicenda concreta riguarda un'aggressione, con sottrazione di un cane di proprietà della persona offesa: secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l'imputato avrebbe partecipato all'azione insieme a un correo rimasto ignoto, colpendo e minacciando la vittima e contribuendo all'impossessamento dell'animale, poi caricato sull'autovettura e lasciato libero poco dopo. I motivi di ricorso hanno censurato: l'attendibilità della persona offesa e la valutazione delle prove dichiarative; la configurabilità della rapina consumata, con contestazione del dolo specifico di profitto, del nesso tra violenza e impossessamento e della qualificazione giuridica del fatto; la responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p.; la valutazione dei tabulati telefonici e delle celle; il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; il dissenso del Procuratore generale alla proposta di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; il mancato esame della richiesta di sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis c.p.p.; e il diniego della rinnovazione istruttoria in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifici o non consentiti i motivi relativi alla valutazione delle prove dichiarative e ai dati telefonici, osservando che essi sollecitavano una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondati quelli sulla rapina consumata, confermando che la violenza sulla persona offesa, la sottrazione del cane e l'effettiva disponibilità acquisita dagli agenti integravano il reato, e che il profitto richiesto dall'art. 628 c.p. può consistere anche in un'utilità non patrimoniale, purché perseguita mediante impossessamento. Ha escluso altresì che vi fosse un vizio nel riconoscimento del concorso di persone, nel diniego delle attenuanti generiche e nella mancata rinnovazione istruttoria. Il motivo sul dissenso del Procuratore generale al concordato in appello è stato ritenuto non consentito perché rivolto contro un atto non autonomamente impugnabile; quello sulla sostituzione della pena è stato ritenuto infondato, perché la richiesta era inserita nella proposta di concordato non perfezionatasi e non risultava autonomamente riproposta in udienza. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La rapina è configurabile quando la violenza o minaccia è funzionale all'impossessamento della cosa altrui; l'ingiusto profitto può consistere anche in un'utilità non patrimoniale, purché perseguita mediante sottrazione con violenza o minaccia e conseguente autonoma disponibilità del bene.

  • art. 110 c.p.

    Il concorso di persone richiede un contributo causalmente rilevante, anche morale, purché sorretto da consapevole adesione all'azione delittuosa e idoneo a rafforzare l'autore materiale.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato dalla difesa per la prospettata tentata rapina, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti della forma tentata, ritenendo consumato il reato.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro per la censura sulla commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non idonea a scalfire la motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e argomentati; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 568, comma 1, c.p.p.

    I provvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte, non sono autonomamente impugnabili, salvo il caso di abnormità.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il dissenso del Procuratore generale alla proposta di concordato in appello non è di per sé ricorribile in cassazione.

  • art. 545-bis c.p.p.

    La richiesta di sostituzione della pena detentiva, se inserita solo nella proposta di concordato non perfezionata e non reiterata autonomamente, non impone una specifica pronuncia del giudice di appello.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai requisiti di specificità del ricorso, la cui mancanza determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio, né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con una lettura alternativa proposta dalla difesa, salvo manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione.
  • La credibilità della persona offesa è una questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione presenti contraddizioni manifeste o sia meramente apparente.
  • Nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto può assumere anche una valenza non patrimoniale o morale, purché la condotta di violenza o minaccia sia strumentale all'impossessamento della cosa altrui e il bene entri nella disponibilità autonoma degli agenti, anche per un tempo non definitivo.
  • La violenza rilevante ai fini della rapina comprende ogni comportamento che coarta la libertà fisica o psichica della vittima e sia funzionale alla sottrazione del bene; non è necessario che l'azione violenta sia rivolta esclusivamente alla cosa.
  • Il concorso di persone nel reato può essere integrato anche da un contributo morale o di supporto operativo, senza necessità di una materiale esecuzione dell'atto tipico, purché vi sia consapevole adesione al programma criminoso e apporto causalmente rilevante.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente ogni singolo dato favorevole invocato dalla difesa.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha carattere eccezionale e la sua mancata concessione può essere motivata anche implicitamente, quando la sentenza dimostri che il materiale già acquisito è ritenuto sufficiente per decidere.
  • Gli atti del pubblico ministero che esprimono valutazioni o dissensi nell'ambito di poteri espressamente attribuiti dalla legge non sono di regola autonomamente impugnabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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