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Cassazione Civile, Ordinanza n. 7032/2021 del 12/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (dirigente scolastico)

La controversia

Il ricorrente, titolare di un incarico dirigenziale triennale presso un istituto scolastico della provincia di Torino e incaricato della reggenza di altri istituti rimasti vacanti, ha adito il Tribunale di Ivrea (RG n. 149/2018) per fare accertare l’illegittimità degli incarichi di reggenza e ottenere, per ciascuno di essi, un importo aggiuntivo rispetto all’indennità già percepita, ritenuta insufficiente in rapporto alle ulteriori mansioni e responsabilità. Ha domandato tale somma in via principale come corrispettivo contrattuale, in subordine come risarcimento del danno e, in via residuale, a titolo di arricchimento senza causa. Pur chiedendo anche la disapplicazione degli atti individuali di conferimento e degli atti generali presupposti, ha sostenuto che l’oggetto sostanziale della controversia fosse il riconoscimento di un giusto compenso per attività già svolte e che la giurisdizione spettasse quindi al giudice ordinario. Ha proposto regolamento di giurisdizione anche in considerazione di decisioni di merito che avevano declinato la giurisdizione in controversie analoghe. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno individuato il petitum sostanziale nella pretesa di differenze retributive per le mansioni ulteriori svolte e nella contestazione dell’adeguatezza del compenso per la reggenza, riconducendola a una posizione di diritto soggettivo derivante dalla gestione del rapporto di lavoro privatizzato. La richiesta di disapplicazione degli atti di conferimento e degli atti amministrativi presupposti non sposta la giurisdizione, poiché tali atti rilevano solo incidentalmente e possono essere disapplicati dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001. La Corte non ha deciso nel merito il diritto al compenso né la legittimità degli incarichi: ha rimesso al giudice ordinario anche la decisione sulle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001

    Nella vicenda in esame il petitum sostanziale è volto ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive in termini di giusta retribuzione per le mansioni ulteriori svolte, ritenendosi insufficiente il corrispettivo previsto dalla contrattazione collettiva per il caso della reggenza, sostenendosi che a fronte di un significativo incremento dell’attività lavorativa (e delle correlate responsabilità), il compenso aggiuntivo riconosciuto sarebbe del tutto iniquo, ed inidoneo ad assicurare il principio della giusta retribuzione.

    La controversia sulle differenze retributive derivanti da mansioni ulteriori appartiene al giudice ordinario; gli atti amministrativi presupposti rilevanti possono essere disapplicati da tale giudice se illegittimi.

  • art. 5 D.Lgs. n. 165/2001

    Proprio alla luce del criterio del petitum sostanziale, può quindi affermarsi che nella vicenda non viene in gioco la sussistenza di un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del Testo Unico n. 165 del 2001, art. 5, secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, quanto piuttosto una posizione di diritto soggettivo perfetto, la cui fonte consiste in un atto di gestione del rapporto di lavoro dirigenziale, venendo soltanto incidentalmente in rilievo la conformità a legge degli atti amministrativi presupposti.

    Nel pubblico impiego privatizzato, la gestione del rapporto avviene con i poteri del datore di lavoro privato; una pretesa retributiva fondata sulla gestione del rapporto integra una posizione di diritto soggettivo, mentre la legittimità degli atti amministrativi presupposti rileva solo incidentalmente.

Massime di principio

  • Nelle controversie di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione si individua in base al petitum sostanziale, considerando la natura effettiva della posizione soggettiva e del rapporto dedotto, non la formulazione formale della domanda né la mera richiesta di annullamento o disapplicazione di atti amministrativi.
  • La domanda con cui un dipendente pubblico privatizzato chiede differenze retributive per mansioni ulteriori o per un compenso ritenuto inadeguato attiene a un diritto soggettivo derivante dalla gestione del rapporto di lavoro e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • La presenza di atti amministrativi presupposti, anche contestati per illegittimità, non comporta di per sé la giurisdizione amministrativa quando tali atti non costituiscono direttamente l’oggetto sostanziale della domanda e rilevano solo ai fini della pretesa relativa al rapporto di lavoro; il giudice ordinario può disapplicarli se illegittimi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRGiurisdizione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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