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Cassazione Civile, Ordinanza n. 7154/2021 del 15/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava il trattamento dell’imposta di registro in relazione a un unico atto con cui erano stati trasferiti a due acquirenti diversi, rispettivamente, la nuda proprietà e l’usufrutto del medesimo immobile. La Commissione tributaria regionale della Toscana, confermando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Livorno e respingendo l’appello dell’amministrazione finanziaria, aveva ritenuto dovuta un’unica imposta perché le distinte dichiarazioni di volontà erano contenute nel medesimo atto, pur gravando l’imposta solidalmente su entrambi gli acquirenti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 131 del 1986. Ha sostenuto che l’imposizione unitaria dipende dalla necessaria connessione intrinseca tra le disposizioni e non dal fatto che esse siano inserite in un solo documento; in mancanza di tale connessione, le disposizioni devono essere tassate separatamente.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha ribadito che l’art. 21 del D.P.R. n. 131 del 1986 distingue il negozio complesso, caratterizzato da causa unica e da disposizioni che dipendono necessariamente l’una dall’altra per la loro intrinseca natura, dai negozi collegati, autonomi sul piano causale e accomunati soltanto dalla volontà delle parti o dalla complessiva operazione. Nel caso concreto, la vendita della nuda proprietà e il trasferimento dell’usufrutto a beneficiari diversi non presentavano una necessaria concatenazione oggettiva: ciascuna cessione conservava autonomia causale, anche se entrambe riguardavano lo stesso immobile e, insieme, trasferivano a terzi tutti i diritti inerenti alla proprietà. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando l’originario ricorso del notaio. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate; la resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 21 D.P.R. n. 131 del 1986

    La distinzione tra al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, tra il comma 1 e il comma 2 pone dunque la differenza fra il negozio complesso e quelli collegati, in virtù della quale il primo è contrassegnato da una causa unica; là dove, nel collegamento, distinti ed autonomi atti negoziali si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili.

    L’imposizione unitaria prevista per il negozio complesso presuppone una causa unica e una dipendenza necessaria tra le disposizioni; quando le disposizioni sono negozi autonomi sul piano causale, collegati da una più ampia operazione ma sorretti da interessi immediati autonomamente identificabili, ciascuna è soggetta a tassazione separata.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con il rigetto dell’originario ricorso del notaio R. C..

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 21 del D.P.R. n. 131 del 1986, l’inserimento di più disposizioni in un unico atto non determina, da solo, l’applicazione di un’imposta unitaria: occorre verificare se le disposizioni derivino necessariamente l’una dall’altra per la loro intrinseca natura.
  • La necessaria connessione tra disposizioni, che giustifica il trattamento del negozio come complesso, deve consistere in una compenetrazione oggettiva e immediata, giuridicamente e concettualmente connaturata alle convenzioni; non è sufficiente il collegamento dipendente dalla volontà delle parti.
  • La disposizione negoziale è autonomamente valutabile quando può produrre i propri effetti senza dipendere dalle altre. In tal caso, anche se le disposizioni sono collegate nell’ambito di un’operazione complessiva, ciascuna conserva autonomia causale ed è soggetta a imposizione separata.
  • Il contestuale trasferimento a soggetti diversi della nuda proprietà e dell’usufrutto sul medesimo bene non comporta, di per sé, una necessaria concatenazione oggettiva tra le cessioni: il fatto che insieme trasferiscano tutti i diritti inerenti alla proprietà non elimina l’autonomia causale di ciascuna.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

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