Cassazione Penale, Sentenza n. 5696/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli Nord che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 3 luglio 2018 per rapina aggravata. Il GIP ha ritenuto che, successivamente alla concessione del beneficio, dal certificato del casellario giudiziale aggiornato risultasse una condanna definitiva per ricettazione (12/09/2017) che rendeva sussistente una causa ostativa alla concessione della sospensione; tale condanna non era risultata nota al giudice della cognizione al momento della concessione. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 666, comma 5, e 674 c.p.p., sostenendo che la causa ostativa fosse già nota al giudice della cognizione e quindi la revoca non poteva essere disposta nella fase di esecuzione; (2) violazione dell'art. 168 c.p., invocando l'estensione del principio delle Sezioni Unite n. 37245/2015 dalla fattispecie del quarto comma anche al primo comma; (3) vizio di motivazione per mancata acquisizione del fascicolo di cognizione necessario per verificare la conoscenza della condanna in sede di decisione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il GIP, prima di revocare la sospensione, avesse assolto all'onere indicato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (acquisire il fascicolo processuale per accertare se il giudice della cognizione fosse a conoscenza della precedente condanna) mediante l'accesso al S.I.A.P. telematico; pertanto la motivazione del GIP è congrua e non contraddittoria nel ritenere che la sospensione fosse stata concessa perché il giudice di cognizione non era a conoscenza della condanna del 2017, e che la successiva conoscenza giustificava la revoca in sede di incidente di esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul procedimento di esecuzione e sugli incidenti di esecuzione; richiamata in rapporto alla competenza e alle modalità di revoca di benefici penali in sede esecutiva, valutata correttamente dalla Corte come applicata dal GIP
Norma che disciplina l'esecuzione e le relative controversie; richiamata nel contesto della corretta applicazione delle regole sull'incidente di esecuzione e sulla cognizione delle cause ostative
Disciplina l'ammissibilità della sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti; la questione verteva sull'ambito applicativo del principio giurisprudenziale, ma la Corte ha ritenuto infondati i rilievi del ricorrente rispetto all'interpretazione richiesta
Sez. Un. sentenza n. 37245/2015
La pronuncia onera il giudice dell'esecuzione dell'accertamento se il giudice della cognizione fosse a conoscenza di precedenti condanne (acquisendo il fascicolo processuale). La Corte ha chiarito che tale onere può essere assolto anche mediante accesso telematico al S.I.A.P., quando quest'ultimo consente la verifica necessaria
art. 606 c.p.p. (criteri di impugnazione)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata per inquadrare le deduzioni formulate (lett. b, c, e) e per valutare la loro ammissibilità e fondatezza
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di impugnazione irrituale o colposa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese e alla somma di euro 3.000
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, prima di revocare un beneficio (es. sospensione condizionale), deve accertare se il giudice di cognizione fosse a conoscenza di eventuali precedenti ostativi; tale accertamento può essere effettuato anche mediante accesso telematico al S.I.A.P. quando questo consente di consultare i dati necessari.
- Se al momento della concessione del beneficio il giudice di cognizione non era a conoscenza di una condanna definitiva sopravvenuta o non registrata, il Pubblico Ministero può chiedere la revoca in sede di incidente di esecuzione; la revoca è legittima se l'accertamento dimostra che la condanna ostativa era realmente ignota all'originario giudice.
- La mera eccezione formale che il fascicolo cartaceo non sia stato acquisito non è sufficiente se il giudice dell'esecuzione dimostra di aver effettuato l'accertamento richiesto mediante strumenti ufficiali (es. S.I.A.P.) e motiva congruamente la ricostruzione dei fatti.
- In sede di cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale o di colpa nell'impugnare.
- Nel valutare la legittimità di una revoca di beneficio, occorre distinguere tra ciò che era conoscibile e conosciuto dal giudice della cognizione al tempo della decisione e le informazioni sopraggiunte o successivamente emerse nel casellario; la conoscenza effettiva del giudice di cognizione è il criterio decisivo.
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