Cassazione Civile, Ordinanza n. 21326/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo dovuto su un rapporto di conto corrente e su un conto anticipi su fatture. In primo grado l'opposizione era stata accolta, con revoca del decreto, ritenendosi insufficiente la documentazione bancaria e non provate sia la pretesa creditoria sia la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, oltre alla domanda risarcitoria per illegittima segnalazione in centrale rischi. In appello, invece, la banca ha ottenuto parziale riforma: la Corte territoriale ha ritenuto provato il credito della banca sul conto anticipi, qualificandolo come rapporto autonomo rispetto al conto corrente ordinario di appoggio, sulla base del contratto, degli estratti conto prodotti e della CTU, e ha condannato in solido le fideiussore al pagamento del saldo ricalcolato. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1842, 1852, 1853, 1832 e 2697 c.c. e dell'art. 50 d.lgs. 385/1993, sostenendo che senza gli estratti del conto ordinario non si poteva ritenere assolto l'onere probatorio della banca né autonomo il conto anticipi; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e incoerente; 3) omesso esame di un fatto decisivo sulla natura e sull'autonomia del conto anticipi. Un secondo ricorso è stato poi rinunciato dalla relativa ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso della parte che ha rinunciato. Quanto al ricorso dell'altra ricorrente, lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse già accertato, con motivazione esauriente, che tutti i movimenti di anticipo erano confluiti nell'apposito conto anticipi e che il saldo negativo di quel conto rappresentava il debito per capitale anticipato non rimborsato; ha inoltre osservato che l'eventuale non veridicità dell'esposizione debitoria, dedotta dalla ricorrente per l'assenza degli estratti del conto ordinario, integrava un fatto estintivo del debito che avrebbe dovuto essere provato dalla parte debitrice, anche mediante produzione degli estratti mancanti sin dal primo grado. Le doglianze sono state quindi qualificate come sollecitazione di un riesame del merito, non consentito in cassazione. Le censure di motivazione apparente e omesso esame sono state anch'esse respinte come inammissibili, perché la sentenza impugnata conteneva un'argomentazione completa e non aveva omesso fatti decisivi. La ricorrente soccombente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme sui rapporti di conto corrente e apertura di credito, ma non ritenuto decisivo perché la censura mirava in realtà a un riesame del merito sulla natura del conto anticipi
richiamato dalla ricorrente in tema di conto corrente bancario; la Corte ha reputato la doglianza inammissibile perché volta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo che la controversia dipendesse dall'accertamento della natura del conto anticipi e dal riparto dell'onere della prova
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla contabilizzazione dei rapporti bancari; la Corte ha ritenuto che il motivo tendesse a una diversa lettura degli estratti conto
applicato nel senso che il fatto estintivo del debito dedotto dalla debitrice doveva essere provato da quest'ultima; la banca aveva assolto il proprio onere documentale con contratto, estratti conto e CTU
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova del credito bancario, ma la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la censura perché il credito era stato ritenuto provato sulla base della documentazione prodotta
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio, ravvisando una motivazione completa
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alla doglianza di motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità della sentenza di merito
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di nullità della sentenza; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso che vi fosse un fatto decisivo non esaminato
Massime di principio
- Quando il "conto anticipi" è oggetto di controversia, il giudice deve verificare se esso sia autonomo rispetto ai conti correnti di corrispondenza oppure meramente transitorio e collegato ad essi; solo nel primo caso il saldo del conto anticipi può essere considerato separatamente come debito per capitale anticipato non rimborsato.
- Se la banca produce il contratto, gli estratti conto e la documentazione contabile sufficiente a ricostruire le anticipazioni, l'eventuale mancanza di ulteriori estratti del conto ordinario non impedisce di ritenere provato il credito, salvo che la controparte dimostri un fatto estintivo o modificativo del debito.
- La deduzione secondo cui l'esposizione del conto anticipi non sarebbe veritiera perché le somme sarebbero transitate sul conto ordinario o incassate diversamente integra una contestazione di fatto che grava sulla parte debitrice sul piano probatorio.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del merito e della documentazione contabile, se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione completa e coerente.
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