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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8185/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della nullità o annullamento delle delibere assembleari dal 14.8.1998 al 27.12.2011 e della delibera del 27.12.2012. La ricorrente contestava che l'assemblea avesse illegittimamente ripartito le spese di riscaldamento sulla base di un numero di millesimi superiore a mille e che la tabella millesimale in vigore non rispecchiasse la reale consistenza delle unità (alcuni condomini avevano ampliato i locali), con conseguente modifica dei criteri legali o convenzionali di riparto e danno alla ricorrente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha confermato che le delibere impugnate, pur avendo applicato per più anni un criterio di riparto difforme, non contenevano elementi tali da dimostrare che l'assemblea avesse voluto introdurre una modifica permanente e vincolante dei criteri millesimali: si è trattato di un errore di applicazione dei criteri nella singola approvazione dei rendiconti (annullabilità), e non di delibere nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto. Poiché le delibere annullabili devono essere impugnate nei termini previsti dall'art. 1137 c.c., la ricorrente è decaduta avendo proposto l'azione tardivamente. Inoltre la Corte ha ritenuto insussistente, nella fattispecie, un interesse alla nullità idoneo a superare la decadenza. Condanna della ricorrente alle spese processuali e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    La norma sottopone le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento al regime dell'azione di annullamento con termine per impugnare; favorisce la sanatoria delle deliberazioni assembleari e limita le ipotesi di nullità. Le delibere contrarie al regolamento sono in via generale annullabili e devono essere impugnate nei termini ordinari.

  • artt. 1135, 1123, 1128, 1120 c.c.

    Attribuiscono all'assemblea la competenza per l'approvazione dei rendiconti e la ripartizione delle spese. Un errore nell'esercizio di tale competenza (applicazione sbagliata dei criteri) determina annullabilità e non automaticamente nullità, salvo che l'assemblea abbia introdotto una modifica regolamentare vincolante.

  • art. 1138, comma 4 c.c.

    Richiama la necessità, per modifiche delle convenzioni che incidono sui diritti esclusivi, dell'unanimità delle parti. Se l'assemblea introduce una modifica convenzionale vincolante dei criteri millesimali senza consenso unanime, si potrebbe configurare nullità per violazione delle attribuzioni.

  • art. 111 Cost. e art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Censurati dalla ricorrente come violati per presunta contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione coerente nel distinguere tra errore di applicazione e volontà modificativa dell'assemblea.

  • art. 1136 c.c. / termini processuali (richiamati dalla giurisprudenza)

    Rilevanza dei termini per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili: le singole delibere annullabili devono essere impugnate nei termini stabiliti dalla legge (termine breve dalla conoscenza/comunicazione).

  • art. 100 c.p.c., artt. 99 e 112 c.p.c.

    Norme sullo interesse ad agire e sulla decisione dell'eccezione di carenza di interesse. La Corte ha osservato che, nella fattispecie, la ricorrente non aveva interesse a far valere la nullità se aveva ottenuto un effettivo risparmio, e che la questione dell'interesse non poteva alterare la statuizione sulla decadenza.

  • artt. 115 e 167 c.p.c.; art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)

    Norme processuali relative alla formazione dell'atto e ai motivi di ricorso in cassazione. La Corte ha escluso le doglianze per vizio di motivazione e omesso esame come fondate: i profili dedotti non avrebbero condotto alla cassazione perché non scalfivano il presupposto della annullabilità e della tardività.

  • giurisprudenza (Sezioni Unite Cass. n. 9839/2021 e altre)

    Principio di favore per la stabilità delle delibere assembleari: solo in casi eccezionali e riconoscibili come mancanza degli elementi essenziali o impossibilità giuridica dell'oggetto si configura la nullità; la regola è l'annullabilità, con i relativi termini di impugnazione.

  • 68 disp. att. c.c., circolare 12480/1966, T.U. 480/1910

    Richiamate dalla ricorrente come norme di riferimento sulle ripartizioni e criteri; la Corte ha valutato che, comunque, la fattispecie rientrava nella nozione di cattivo esercizio del potere assembleare anziché in una modificazione normativa che avrebbe comportato nullità.

Massime di principio

  • Se l'assemblea applica erroneamente i criteri di riparto (es. adotta un diverso computo di millesimi solo per singoli esercizi), si tratta in genere di delibere annullabili: devono essere impugnate entro i termini legali (breve termine dall'avvenuta comunicazione o dalla conoscenza), secondo art. 1137 c.c.
  • La delibera è nulla (impugnabile anche oltre i termini) solo quando manca un elemento essenziale (volontà della maggioranza, oggetto, causa, forma) o quando l'assemblea decide su materie sottratte alla sua competenza (ad es. modifica permanente e convenzionale dei criteri millesimali senza unanimità).
  • Per ottenere la nullità è necessario dimostrare che la deliberazione abbia introdotto una modifica vincolante dei criteri o che sia intervenuta una impossibilità giuridica dell'oggetto; la mera ripetuta violazione dei criteri nelle singole delibere non basta.
  • Chi ritiene di essere stato danneggiato da una delibera condominiale deve agire tempestivamente e conservare documentazione che dimostri la volontà assembleare di modificare regole o la carenza di elementi essenziali; in mancanza di danno concreto o se la delibera ha avuto effetti favorevoli, il giudice può ritenere carente l'interesse all'azione.
  • Prima di intraprendere un'impugnazione conviene verificare se la delibera ha effetto solo per il singolo esercizio (annullabile) o se modifica in modo duraturo il regolamento o i criteri di riparto (potenzialmente nulla); la qualificazione è decisiva per i termini e per la possibilità di agire tardivamente.

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