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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24025/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori tra un ente comunale e un raggruppamento di imprese. Il Comune ha introdotto querela di falso davanti al Tribunale di Napoli contro alcuni documenti contabili relativi all'appalto, ritenendo falsi due registri di contabilità, due libretti delle misure e uno stato di avanzamento lavori; la domanda è stata invece rigettata quanto ad altri atti, come verbale di ripresa lavori, certificato di pagamento, certificato di ultimazione, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. La lite era collegata a un giudizio arbitrale promosso dall'impresa per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti e il risarcimento dei danni da sospensioni e ritardi imputati alla stazione appaltante. In appello la società ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado, mentre l'appello incidentale del Comune è stato respinto. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2700 c.c. e di norme regolatrici della contabilità dei lavori pubblici, nonché dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello confuso la forza probatoria dell'atto pubblico e fatto riferimento a categorie penalistiche; 3) violazione degli artt. 271 e 226 c.p.c., per avere la Corte considerato la mancanza di dolo dell'autore del falso, elemento irrilevante nel giudizio civile di falso; 4) violazione di norme processuali per avere valorizzato la rilevanza dei documenti rispetto alla domanda di pagamento, profilo che il ricorrente riteneva estraneo al giudizio di falso; 5) violazione degli artt. 221, 226 e 132 c.p.c. con riferimento al rigetto dell'appello incidentale relativo ad altri documenti che il Comune assumeva falsi in via derivata. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte l'ha esclusa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il giudizio civile di falso non coincide con il procedimento penale di falso: nel primo occorre soltanto accertare la non corrispondenza al vero del documento e la perdita della sua efficacia probatoria privilegiata; non è invece necessario verificare la sussistenza del dolo o degli elementi richiesti per la punibilità penale dell'autore. Ha inoltre ritenuto inconferenti i rilievi della Corte d'appello sulla pretesa inattendibilità dei documenti e sulla contabilità informe, perché tali considerazioni attengono al merito della pretesa di pagamento e non alla verifica della genuinità e della proponibilità della querela di falso. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione mancante o apparente è infondata quando la sentenza d'appello contiene una motivazione sufficiente sulle questioni decise; il giudice di appello non deve confutare punto per punto la sentenza di primo grado.

  • art. 2700 c.c.

    Il giudizio civile di falso mira a privare il documento della forza probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico, accertandone la non corrispondenza al vero.

  • artt. 47, 52, 53, 54 e 87 r.d. n. 350/1895

    Richiamati dal ricorrente in tema di contabilità dei lavori pubblici; la Corte osserva però che tali profili non possono sostituire l'oggetto proprio del giudizio di falso.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l'uso di categorie estranee alla valutazione civile della querela di falso.

  • artt. 271 e 226 c.p.c.

    Nel giudizio civile di falso non assume rilievo la mancanza di dolo dell'autore, che è invece elemento del reato di falso in sede penale.

  • artt. 9, 34, 112, 221, 225 e 295 c.p.c.

    Richiamati per contestare l'estensione della motivazione d'appello a profili estranei alla falsità documentale; la Corte di cassazione accoglie la critica.

  • artt. 221, 226 e 132 c.p.c.

    La Corte d'appello ha erroneamente respinto l'appello incidentale fondandosi sulla mancanza di reato di falso e su una motivazione non coerente con l'oggetto del giudizio civile di falso.

Massime di principio

  • L'azione civile di querela di falso ha un oggetto autonomo rispetto al procedimento penale: mira solo ad accertare la non genuinità del documento e a privarlo dell'efficacia probatoria privilegiata, senza necessità di accertare l'identificazione dell'autore o la sua responsabilità penale.
  • Nel giudizio civile di falso non è richiesto l'accertamento del dolo o degli altri elementi soggettivi costitutivi del reato di falso; la mancanza di punibilità penale non impedisce il positivo accertamento della falsità civile.
  • La valutazione sulla proponibilità e rilevanza della querela di falso non può essere confusa con il merito della controversia sostanziale cui il documento si riferisce: il giudice del falso deve verificare genuinità e idoneità probatoria del documento, non decidere sulla fondatezza della pretesa principale.
  • In cassazione, la doglianza di difetto di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; il giudice di appello non è tenuto a replicare analiticamente alla sentenza di primo grado, ma a motivare sulle questioni effettivamente devolute.
  • L'erronea qualificazione formale del motivo di ricorso o l'imprecisa indicazione delle norme violate non comportano inammissibilità quando dal contenuto della censura sia chiaramente individuabile il vizio dedotto e siano esposti gli elementi necessari alla sua comprensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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