Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9590/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare (dichiarazione di fallimento 20/2/1992, chiusura 27/12/2016). I ricorrenti contestavano il rigetto in primo grado e l'ulteriore rigetto in composizione collegiale per tardività: la Corte d'appello aveva ritenuto che il termine semestrale per proporre la domanda di Pinto decorresse dalla data di dichiarazione di esecutività del riparto parziale (24/10/2006) ritenuto attribuzione immutabile; i ricorrenti sostenevano invece che il termine semestrale decorre "dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva" (art. 4 L. n. 89/2001), cioè con la chiusura definitiva della procedura fallimentare, e contestavano la valutazione sulla ripetibilità dei pagamenti e l'interpretazione della normativa fallimentare previgente e post-riforma (D.Lgs. n. 5/2006). Inoltre denunciavano profili processuali circa la decisione d'ufficio sulla tardività senza adeguato contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo motivo (profili processuali) ritenendolo manifestamente infondato: il giudice può rilevare d'ufficio la decadenza semestrale, e l'obbligo di stimolare il contraddittorio non si estende a questioni di puro diritto. Sul primo motivo, la Corte ha distinto la disciplina anteriore e posteriore alla riforma fallimentare del 2006: dopo la riforma (D.Lgs. n. 5/2006) l'art. 114, co. 1 l.f. stabilisce che "I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione", con la conseguenza che per i creditori integralmente soddisfatti il termine semestrale decorre dall'irrevocabilità del riparto; invece per le procedure svoltesi sotto la vigenza del testo previgente (come il caso concreto, dal 1992) la posizione dei creditori si stabilizza definitivamente soltanto con la chiusura del fallimento, e quindi il semestre decorre dalla irricevibilità/definitività del provvedimento di chiusura. Di conseguenza la Cassazione ha accolto il primo motivo, cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Venezia, diversa composizione, per nuovo esame e per regolare le spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 89/2001 (art. 4)

    "dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è devenuta definitiva"

    Il termine semestrale per proporre la domanda di equo indennizzo decorre dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento diventa definitiva; per procedimenti conclusi prima della riforma fallimentare 2006 la definitività si identifica con la chiusura del fallimento, mentre per pagamenti ormai irrevocabili dopo la riforma il dies a quo può essere l'irrevocabilità del riparto

  • Legge fallimentare (art. 114, co. 1)

    "I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione"

    Dalla riforma del 2006 deriva il principio di 'irripetibilità' dei pagamenti eseguiti con i riparti; ciò conferisce al provvedimento di riparto carattere di definitività e fa decorrere il termine semestrale, per i creditori integralmente soddisfatti, dall'irrevocabilità del riparto

  • Codice di procedura civile (art. 101, co. 2)

    L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda questioni di fatto o miste che richiedono attività probatoria diversa; non si applica alle questioni di puro diritto come quelle qui dedotte sulla decorrenza del termine semestrale

  • Codice di procedura civile (art. 395 nn. 4 e 5)

    I rimedi di revocazione sono impugnazioni straordinarie che non sospendono né riaprono automaticamente i termini di decadenza per la domanda Pinto; non sussiste un "rapporto di unicità" che consenta di far ricominciare il semestre per effetto di revocazioni

  • D.Lgs. n. 5/2006 (riforma della legge fallimentare)

    La riforma (entrata in vigore il 16/7/2006) ha modificato l'art. 114 introducendo il principio di irripetibilità dei pagamenti in sede di riparto; ciò modifica il dies a quo per il decorso del termine semestrale nelle procedure successivamente regolate dal nuovo testo

Massime di principio

  • Per procedimenti fallimentari iniziati sotto la vigenza della normativa previgente alla riforma del 2006 la posizione dei creditori si stabilizza definitivamente con la chiusura del fallimento: il termine semestrale per chiedere l'equo indennizzo decorre dalla chiusura della procedura
  • Per procedure regolamentate dalla disciplina post-riforma (D.Lgs. n. 5/2006), se il creditore è stato integralmente soddisfatto con un riparto che non può essere ripetuto, il termine semestrale decorre dall'irrevocabilità del riparto stesso, non dalla chiusura del fallimento
  • La previsione di possibile ripetizione dei pagamenti in caso di accoglimento di azioni revocatorie è un'eccezione e non impedisce, di norma, la definitività del riparto introdotta dalla riforma
  • La proposizione di domanda di equo indennizzo è soggetta a termine decadenziale perentorio: il giudice è tenuto a verificarne d'ufficio il rispetto e a dichiarare la decadenza quando sussistente
  • L'obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non si estende alle questioni di puro diritto; dunque, la decisione sulle questioni giuridiche può essere adottata anche senza una sollecitazione probatoria aggiuntiva
  • Il ricorso per revocazione (rimedi straordinari ex art. 395 c.p.c.) non rinnova automaticamente il termine per l'azione Pinto; la decorrenza del semestre non può essere riaperta indefinitamente per effetto di impugnazioni straordinarie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.