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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9589/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della liquidazione delle spese processuali nella procedura di equa riparazione per durata irragionevole del processo: la ricorrente censurava (a) l'applicazione della tabella 8 invece della tabella 12 per la fase monitoria, (b) la simbolicità dell'importo di €250,00 liquidato per la fase monitoria in violazione dell'art. 2233, co.2 c.c., e (c) l'eccessività dell'importo di €1.198,50 liquidato in favore del Ministero per il giudizio di opposizione, ritenendo dovesse trovare applicazione uno scaglione diverso in relazione al valore del 'disputatum'.

La decisione

Il ricorso è stato accolto in parte e respinto in parte. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze relative (a) all'applicazione della tabella 8 alla fase monitoria e (b) alla presunta simbolicità dell'importo di €250,00, confermando che la tabella 8 (procedimenti monitori) è applicabile alla fase del consigliere delegato e che l'importo è compatibile con il minimo ridotto previsto dalla tabella. Invece ha ritenuto fondata la doglianza concernente la liquidazione delle competenze per il giudizio di opposizione: ricostruendo il valore della controversia relativo alla fase di opposizione, ha stabilito che doveva applicarsi la tabella 12 con conseguente liquidazione al minimo assoluto pari a €286,00. Pertanto la decisione impugnata è stata cassata nei limiti indicati e, decidendo nel merito, la Corte ha rideterminato in €286,00 la somma dovuta dalla De Bernardo al Ministero per il giudizio di opposizione. Inoltre sono state dichiarate irripetibili per intero le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme considerate nella censura, in relazione alla liquidazione e alle spese; non è svolta una interpretazione specifica diversa da quella ordinaria

  • art. 10 cod. proc. civ.

    Citato tra le norme richiamate nella censura; assorbito nelle considerazioni generali sulla liquidazione delle spese

  • art. 14 cod. proc. civ.

    Richiamato nelle censure in materia processuale; nessuna interpretazione innovativa emergente dalla sentenza

  • art. 2233, co. 2 cod. civ.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la simbolicità della liquidazione; la Corte ritiene che la verifica del 'quantum' non può consistere in un nuovo giudizio di merito e valuta la congruità rispetto alle tabelle ministeriali

  • d.m. n. 55/2014 (tabella n. 8, tabella n. 12, art. 4 co. 1)

    tabella 8 "procedimenti monitori"; tabella 12 per il contenzioso; art. 4 co.1 (riduzione fino alla metà per particolare semplicità)

    La Corte afferma che la fase monitoria del giudizio di equa riparazione si liquida secondo la tabella 8 (procedimenti monitori) anche se il procedimento monitorio si è svolto davanti alla corte d'appello; è ammessa la riduzione fino alla metà del minimo previsto (ex art.4 co.1) per particolare semplicità della controversia. Per la fase di opposizione va applicata la tabella 12 in relazione al valore del 'disputatum' e al conseguente scaglione/minimo assoluto

  • d.m. n. 37/2018

    Richiamato tra i riferimenti normativi relativi alle tabelle di liquidazione; non è prodotta interpretazione specifica diversa da quella desumibile dal d.m. 55/2014

  • art. 23, co. 8bis d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Norma richiamata in relazione alla procedura di trattazione senza discussione orale; ha autorizzato il procedimento in camera di consiglio in assenza di richiesta di discussione orale

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 26851, 31/07/2020, Rv. 658292)

    Precedente citato che ha chiarito la piena applicabilità della tabella 8 alla fase monitoria dell'azione Pinto, motivazione seguita dalla Corte nella presente decisione

Massime di principio

  • Nelle azioni di equa riparazione (Pinto) la fase destinata al consigliere delegato/monitoria deve essere liquidata con i parametri della tabella 8 (procedimenti monitori), anche se la fase si svolge davanti alla Corte d'appello.
  • Il giudice della liquidazione può applicare la riduzione prevista dall'art.4, co.1 del d.m. n.55/2014 (fino alla metà del minimo) quando la controversia presenti particolare semplicità, e tale scelta non costituisce di per sé motivo di nullità se motivata.
  • Per la fase di opposizione al decreto monitorio va verificato il valore concreto del 'disputatum' e, in base a quello, va applicata la tabella pertinente (es. tabella 12 per il contenzioso davanti alla Corte d'appello); l'errata individuazione dello scaglione può giustificare la riforma della liquidazione.
  • La Cassazione non è sede per un nuovo apprezzamento del merito in ordine al 'quantum' professionale salvo errori di diritto, di calcolo o palese scostamento dalle tabelle applicabili; le censure sul rilevamento del corretto scaglione/tabella sono invece rilevanti.
  • Chi impugna la liquidazione delle spese dovrebbe documentare con precisione l'oggetto della lite e l'importo richiesto in ciascuna fase, perché il valore contestato determina la tabella/scaglione applicabile.

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