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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9591/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione delle spese relative al giudizio di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo. La ricorrente contestava: a) l'applicazione della tabella n. 8 (procedimenti monitori) invece della tabella n. 12 (contenzioso davanti alla corte d'appello) per la liquidazione delle spese della fase monitoria; b) la simbolicita e l'insufficienza della liquidazione fissa in €250,00 in violazione dell'art. 2233, co. 2 c.c.; c) l'eccesso di quanto liquidato al Ministero della Giustizia per il giudizio d'opposizione (€1.198,50), invocando che la pubblica amministrazione aveva svolto mera attività di resistenza e che la liquidazione risultava incongrua rispetto al valore del disputatum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha confermato che per la fase monitoria, anche se svolta dinanzi alla Corte d'appello, si applica la tabella n. 8 del d.m. n.55/2014 (seguendo precedente di Sez.2, n.26851/2020) e ha giudicato non illegittima la liquidazione di €250,00 ritenendola superiore al minimo ridotto applicabile per la particolare semplicita della controversia. Il terzo motivo e stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che per la determinazione delle competenze relative al giudizio d'opposizione dovesse trovare applicazione la tabella n. 12 e, decidendo nel merito, ha cassato la decisione impugnata e rideterminato le competenze dovute al Ministero a €286,00 (in luogo di €1.198,50). E dichiarata l'integrale irripetibilita delle spese del giudizio di legittimita.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Citato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese; dalla lettura del provvedimento non emerge una specifica reinterpretazione della norma, era parte delle censure respinte.

  • art. 10 cod. proc. civ.

    Invocato nella censura sulla liquidazione delle spese; la Corte non ha ritenuto che la richiamata norma giustificasse l'accoglimento del motivo.

  • art. 14 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme contestate; nessuna interpretazione decisiva desumibile dal testo oltre il rigetto dei relativi profili di doglianza.

  • art. 2233, co. 2 cod. civ.

    Invocato per censurare la presunta simbolicita della liquidazione; la Corte ha ritenuto che la somma liquidata non violasse l'art. 2233, co. 2, essendo compatibile con le tabelle e con la possibilita di riduzione per particolare semplicita.

  • d.m. n. 55/2014 (tabella 8, procedimenti monitori)

    La Corte ha interpretato e applicato la tabella 8 ai procedimenti monitori relativi all'equa riparazione anche quando la fase monitoria si svolge davanti alla Corte d'appello, richiamando precedente Sez.2 n.26851/2020.

  • d.m. n. 55/2014 (art. 4, co. 1)

    Applicata la possibilita di ridurre fino alla meta le voci tariffarie per 'particolare semplicita' della controversia; tale riduzione giustifica la congruita della somma di €250,00.

  • d.m. n. 37/2018

    Richiamato come riferimento normativo sulle tariffe professionali ma non decisivo rispetto alla soluzione adottata sulla tabella applicabile al caso.

  • art. 23, co. 8‑bis d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2000

    Citato come base normativa per procedere senza discussione orale e decidere in camera di consiglio, stante la mancata richiesta di discussione da parti e P.G.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 26851, 31/07/2020

    Precedente applicato dalla Corte di Cassazione per confermare che la tabella 8 dei procedimenti monitori e' applicabile anche quando la fase monitoria si svolge davanti alla Corte d'appello.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di equa riparazione la fase svolta davanti al consigliere delegato va considerata 'procedimento monitorio' e, salvo diversa disposizione, la liquidazione delle spese per quella fase segue la tabella 8 del d.m. n.55/2014 anche se il procedimento e' incardinato davanti alla Corte d'appello.
  • Il giudice puo' ridurre le voci tariffarie fino alla meta per 'particolare semplicita' ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.m. n.55/2014: una liquidazione formalmente bassa non e' automaticamente illegittima se risulta compatibile con le tabelle e con le ragioni di semplificazione della controversia.
  • Quando la lite contesta importi relativi a una fase collegiale (opposizione) davanti alla Corte d'appello occorre valutare l'applicabilita della tabella 12 (contenzioso davanti alla corte d'appello) in base al valore del disputatum; la scelta errata della tabella puo' giustificare la cassazione e la rideterminazione ex merito delle competenze.
  • La Corte di Cassazione puo' decidere nel merito e rideterminare le competenze quando la decisione di merito di grado inferiore manifesta di volere liquidare nel minimo assoluto: il giudice di legittimita puo cassare e fissare l'importo corretto.
  • La sola affermazione della 'simbolicita' di una liquidazione deve essere confrontata con le tabelle e con le regole di riduzione; per impugnare con successo occorre dimostrare la manifesta contrarieta' alla normativa tariffaria.
  • In assenza di richiesta di discussione orale, e nei casi consentiti dalla normativa emergenziale citata, il procedimento puo' essere deciso in camera di consiglio con deposito di conclusioni scritte.

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