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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9633/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I convenuti opposti avevano impugnato il decreto ingiuntivo e, in corso di opposizione, avevano chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per illegittima occupazione usurpativa e il pagamento del valore della maggior quota di terreno occupata, contestando altresì l'erroneità dei calcoli dell'indennizzo e la mancata trattenuta prevista. Il Consorzio ASI aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e, in appello, aveva sostenuto l'inammissibilità della domanda riconvenzionale perché diversa per petitum e causa petendi rispetto alla domanda originaria in sede monitoria.

La decisione

La Cassazione ha rigettato la censura sul presunto giudicato implicito derivante da una sentenza non definitiva che aveva disposto integrazione peritale (riconoscendo che i provvedimenti istruttori non formano giudicato). Ha però accolto il secondo motivo ritenendo che, secondo l'evoluzione giurisprudenziale (Sezioni Unite 2015 e 2018 e successiva giurisprudenza di legittimità), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta una domanda nuova diversa da quella dedotta nel ricorso monitorio anche se l'opponente non abbia formulato una reconventio, purché la domanda nuova si riferisca alla medesima vicenda sostanziale, attenga allo stesso sostanziale "bene della vita" e sia connessa per incompatibilità a quella originaria. Pertanto il motivo è stato accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Messina per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art.2909 cod.civ.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo ma la Corte non ha ritenuto che l'istituto del giudicato interno applicabile alla fattispecie (il provvedimento istruttorio non produce giudicato)

  • art.327 cod.proc.civ.

    Richiamato nel primo motivo relativo all'impugnazione di provvedimenti istruttori; la Corte ribadisce che i provvedimenti di istruzione non hanno natura decisoria tale da formare giudicato

  • art.2043 cod.civ.

    Norma sulla responsabilità extracontrattuale evocata rispetto alla domanda risarcitoria proposta dai convenuti opposti; la Corte ha esaminato l'ammissibilità della domanda extracontrattuale nel procedimento di opposizione

  • art.177 cod.proc.civ.

    Richiamato per il principio secondo cui le ordinanze e i provvedimenti istruttori possono essere modificati o revocati e non pregiudicano la decisione della causa

  • art.183 cod.proc.civ.

    Fondamentale nel ragionamento: la giurisprudenza recente ha esteso l'elasticità dell'ius variandi ex art.183 consentendo modifiche di petitum e causa petendi quando la nuova domanda è consequenziale alla vicenda sostanziale dedotta

  • art.279 cod.proc.civ.

    Richiamato in tema di provvedimenti del collegio per ulteriori attività istruttorie che hanno natura ordinatoria e sono revocabili

  • art.384 cod.proc.civ.

    La Corte ha enunciato un principio di diritto ex art.384 (riassunto nella sentenza) sull'ammissibilità della domanda nuova del convenuto opposto nell'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art.360 cod.proc.civ.

    Norma di legittimità utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi motivazionali)

  • art.380-bis cod.proc.civ.

    Richiamato procedimentalmente: possibilità per il ricorrente di integrare difese mediante memoria nella trattazione non partecipata in camera di consiglio

Massime di principio

  • Un provvedimento istruttorio contenuto in una sentenza non definitiva (es. ordine di integrazione peritale) ha natura ordinatoria: non forma giudicato e può essere rimodulato; le censure su di esso vanno sollevate con la sentenza definitiva.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestiva, una domanda nuova e diversa rispetto al ricorso monitorio anche se l'opponente non ha formulato una reconventio, purché la nuova domanda: (a) si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio; (b) attenga allo stesso sostanziale "bene della vita"; (c) sia connessa per incompatibilità alla domanda originaria. In tali casi l'elasticità dell'ius variandi è ammessa per ragioni di economia processuale e tutela effettiva.
  • Se si intende proporre una domanda alternativa o riconvenzionale in opposizione a decreto ingiuntivo, è strategico formularla tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta per non incorrere in inammissibilità per tardività.
  • Non è corretto ritenere che qualsiasi nuova domanda sia automaticamente inammissibile nel procedimento monitorio: la valutazione riguarda la connessione sostanziale e la compatibilità/incompatibilità fra le domande al fine di evitare la frammentazione dei giudizi e garantire la concentrazione delle questioni.
  • Chi contesta l'ammissibilità di una riconvenzionale non può richiamare a sostegno un provvedimento istruttorio non definitivo come fonte di giudicato; occorre valutare la posizione delle parti e la natura della domanda alla luce dei principi di ius variandi e dell'evoluzione giurisprudenziale.

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