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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29906/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pesaro che aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati: i furti giudicati dal Tribunale di Trento (sentenza del 30/11/2018) e la contravvenzione per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli (art. 707 c.p.) oggetto della sentenza del Tribunale di Pesaro (23/10/2018). Il motivo di ricorso denunciava difetto di motivazione, sostenendo l'esistenza di un nesso causale/strumentale fra la contravvenzione e i successivi furti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato la decisione valutando due elementi decisivi: a) la fattispecie contravvenzionale è anteriore di circa cinque mesi rispetto al primo furto, per cui non sussiste il requisito temporale favorevole alla continuazione; b) il profilo soggettivo del ricorrente, desumibile dai precedenti, indica un'abitualità delinquenziale e una preordinazione sistematica delle condotte, elemento che rende incompatibile il riconoscimento della continuazione. Perciò il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    La norma riguarda il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Nel caso si è valutato che, pur potendo essere strumentale rispetto a furti successivi, la temporalità (precedenza di alcuni mesi) e la valutazione soggettiva dell'autore hanno escluso che fosse riconosciuta la continuazione con i furti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per l'imposizione delle spese al ricorrente a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati richiede non solo un nesso materiale/strumentale ma anche una valutazione temporale: atti anteriori con distanza temporale significativa possono ostare al riconoscimento della continuazione.
  • La valutazione del profilo soggettivo del condannato (abitudinarietà, preordinazione, precedenti) può rendere incompatibile il riconoscimento della continuazione se emerge una sistematicità di condotte autonome.
  • Il giudice dell'esecuzione ha poteri discrezionali nell'apprezzare la sussistenza della continuazione e deve motivare la decisione considerando sia il nesso causale che gli elementi temporali e soggettivi.
  • Una censura per difetto di motivazione richiede che la corte di legittimità trovi effettivamente omessi passaggi logici rilevanti; la semplice asserzione di strumentalità non è sufficiente se il giudice ha motivato su tempo e personalità dell'autore.
  • Nel rifiuto del riconoscimento della continuazione è possibile la condanna alle spese processuali del ricorrente conformemente all'art. 616 c.p.p.
  • In situazioni analoghe è consigliabile documentare e provare con chiarezza il nesso temporale e funzionale tra le condotte e contrastare elementi che possano far emergere abitudinarietà del comportamento quale ostacolo alla continuazione.

Testo integrale

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