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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4262/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato il proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per la "particolare tenuità del fatto" (furto di una bicicletta con forzatura del lucchetto), sostenendo che il reato contestato prevede una pena detentiva massima di 10 anni e quindi eccede il limite previsto dall'art. 131-bis (applicabile solo ai reati con pena detentiva non superiore a 5 anni). Il ricorso deduce violazione di legge per avere il giudice del merito applicato un istituto non operante per quel profilo edittale. Il difensore ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis nella parte in cui pone il limite dei 5 anni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della pubblica accusa: ha ritenuto che il reato contestato (artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.) prevede pena massima superiore a 5 anni e pertanto l'art. 131-bis non poteva essere applicato; ha respinto la questione di legittimità costituzionale richiamando precedente giurisprudenza che la considera manifestamente infondata; ha annullato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 569 c.p.p. e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    La fattispecie contestata è quella del furto; la misura della pena prevista per tale reato è stata valutata dalla Corte come superiore al limite previsto per l'applicabilità dell'art. 131-bis

  • art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (circostanze aggravanti)

    Le aggravanti contestate aumentano il quadro edittale complessivo, concorrendo a portare la pena edittale massima oltre il limite di 5 anni richiamato dall'art. 131-bis

  • art. 131-bis cod. pen. (proscioglimento per particolare tenuità del fatto)

    La Corte conferma che l'art. 131-bis è applicabile solo ai reati la cui pena detentiva massima non supera 5 anni; la soglia edittale è un criterio oggettivo e ragionevole per escludere l'istituto quando il quadro sanzionatorio è più severo

  • art. 569 cod. proc. pen. (effetti dell'annullamento per vizio di diritto)

    L'annullamento deciso in accoglimento del ricorso della pubblica accusa comporta il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente per il gravame di merito (qui la Corte d'appello di Venezia)

  • art. 3 e art. 27 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis sollevata in riferimento a tali articoli è stata ritenuta manifestamente infondata in linea con precedente giurisprudenza: la limitazione ai reati con pena massima fino a 5 anni non contrasta con i principi di uguaglianza e responsabilità penale

  • precedente: Sez. 5, n. 30083 del 13/02/2018 (Carrara, Rv. 273514)

    Giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis nella parte relativa al limite di 5 anni

Massime di principio

  • L'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è applicabile solo se il reato in concreto rientra nel limite edittale previsto (pena detentiva massima non superiore a 5 anni); se la fattispecie prevede pena massima superiore, il giudice non può utilizzare tale causa di proscioglimento.
  • La misura della pena edittale è un criterio oggettivo e legittimo che il legislatore può adottare per delimitare l'accesso a benefici processuali o sostanziali; le censure di illegittimità costituzionale di tale soglia sono, nella giurisprudenza della Corte, di regola inammissibili o infondate.
  • Se la pubblica accusa impugna un proscioglimento ritenendo erronea l'applicazione dell'art. 131-bis per violazione di legge, la Corte di cassazione può annullare la decisione e rinviare per nuovo giudizio se ritiene fondata la doglianza (art. 569 c.p.p.).
  • In situazioni simili è necessario verificare con attenzione la fattispecie concreta e le circostanze aggravanti: anche un reato materialmente 'minore' può avere un quadro edittale aumentato da circostanze che escludono l'applicabilità della particolare tenuità.
  • Difesa e giudice di merito, quando pongono la questione di applicabilità dell'art. 131-bis, devono motivare sia sugli elementi soggettivi e oggettivi della tenuità sia sulla compatibilità del quadro edittale con la soglia prevista dalla norma; la mera gravità apparente del fatto non esclude in radice la verifica sulla sussistenza dei requisiti normativi.

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