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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33512/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una promissaria acquirente aveva agito per ottenere la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 7 aprile 2005, sostenendo che il bene promesso in vendita non avesse la destinazione abitativa attesa ma fosse invece destinato a uso ufficio, e che i promittenti venditori non avessero procurato il cambio di destinazione d'uso. Chiedeva inoltre la restituzione degli acconti versati sul prezzo ai venditori e la restituzione della provvigione versata al mediatore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo, sulla base del tenore letterale del preliminare, che l'oggetto del contratto fosse un immobile a uso ufficio e non abitativo. In cassazione la parte soccombente ha proposto sei motivi: i primi tre contro l'interpretazione del preliminare; il quarto per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il quinto contro l'ordinanza di correzione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva disposto la restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado; il sesto contro la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a contestare la ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice di merito, attività riservata al giudice di merito e sorretta da motivazione ritenuta congrua e priva di contrasti logici. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, escluso l'obbligo dei venditori di ottenere il cambio di destinazione d'uso, non sussisteva la denunciata violazione del termine per il rogito. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile poiché la restituzione delle somme era stata chiesta in appello ed era conseguenza diretta dell'accoglimento del gravame e della riforma della sentenza di primo grado. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, avendo la Corte d'appello applicato il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore di inammissibilità o comunque rigetto del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure che mirano solo a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e l'interpretazione della volontà contrattuale del giudice di merito non possono essere trasformate in valide doglianze di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • artt. 1, 3 e 8 del contratto preliminare

    Le clausole sono state ritenute decisive ai fini dell'interpretazione letterale del preliminare e della qualificazione dell'oggetto come immobile a uso ufficio.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto e la ricostruzione della comune volontà delle parti, quando sorrette da motivazione coerente e immune da contraddizioni, costituiscono apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle clausole.
  • La deduzione di violazione di norme sul corrispettivo tra chiesto e pronunciato è inammissibile quando la statuizione impugnata sia conseguenza diretta e necessaria dell'accoglimento del gravame e dell'effetto demolitorio della riforma della decisione di primo grado.
  • La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi riformata può essere accolta come effetto naturale della caducazione del titolo giudiziale, se la richiesta è stata formulata nel giudizio di merito.
  • In tema di spese processuali, la censura è infondata se il giudice di merito ha correttamente applicato il principio della soccombenza.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare l'apprezzamento fattuale e interpretativo del giudice di merito, senza individuare un vero vizio di legittimità, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioniSpese di lite
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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