Cassazione Penale, Ordinanza n. 28087/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata altresì confermata la decisione di merito quanto alla responsabilità e al riconoscimento della recidiva, poiché il primo motivo era non scrutinabile nel merito in sede di legittimità e il secondo era manifestamente infondato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che l'aveva dichiarata responsabile di un fatto di ricettazione, deducendo: (1) l'erroneità e l'insufficienza della motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avesse mal valutato le prove e che occorresse una diversa ricostruzione dei fatti; (2) l'illegittimo riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile, perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e non a segnalare specifici travisamenti decisivi; ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sulla sussistenza dei presupposti formali e sostanziali della recidiva, valorizzando i precedenti per rapina, reati contro il patrimonio e false identità.
Norme richiamate
La sentenza presuppone la qualificazione del fatto come ricettazione, ritenendo sufficiente, ai fini dell'inferenza sull'origine illecita del bene, la modalità di accensione del veicolo e la mancanza dei documenti di circolazione.
La recidiva è ritenuta legittimamente riconosciuta sulla base dei precedenti penali specificamente valorizzati dalla Corte d'appello, con giudizio sia formale sia sostanziale sui presupposti applicativi.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto fondata su criteri di apprezzamento alternativi a quelli adottati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione contro la motivazione della responsabilità deve indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali; in difetto di concreta specificità, il motivo è inammissibile.
- Ai fini della ricettazione, la provenienza del bene da delitto può essere desunta da elementi oggettivi del contesto, come modalità di accensione anomale e assenza della documentazione di circolazione, se tali dati rendono superfluo un ulteriore accertamento.
- La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando il giudice di merito dia motivazione congrua sia sui presupposti formali sia su quelli sostanziali, valorizzando i precedenti penali rilevanti in rapporto alla personalità dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28023/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28024/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28025/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28027/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28029/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_penale · 31 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28030/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →