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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9102/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro censure principali: (1) violazione degli artt. 82 e 523 c.p.p., per mancato deposito di conclusioni scritte all'udienza e conseguente revoca tacita della costituzione di parte civile; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento delle prove con riguardo al concorso nel delitto di rapina aggravata (contestata la valutazione degli elementi indiziari e la veridicità delle versioni difensive, la rilevanza di sopralluoghi, intercettazioni e conversazioni); (3) contestazione della mancata applicazione dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p.; (4) vizio nel giudizio di prevalenza delle circostanze (attenuanti generiche vs aggravanti) e nella valutazione ex art. 62-bis c.p. (c.d. bilanciamento delle circostanze).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la parte civile non aveva revocato la costituzione pur non depositando conclusioni scritte, essendosi richiamata alle richieste già formulate nell'atto di costituzione; ha inoltre confermato la fondatezza del convincimento di merito basato su elementi indiziari plurimi (sopralluoghi, intercettazioni, filmati, rinvenimenti) e sul fatto che la ricorrente abbia fornito informazioni decisive ai complici, giustificando così la condanna per rapina aggravata. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di minima partecipazione e ha ritenuto legittimo il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti operato dal giudice di merito. Conseguentemente è stata confermata la condanna a anni 3 e mesi 4 di reclusione, euro 800 di multa, le spese processuali e il risarcimento con provvisionale a favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 82 cod. proc. pen.

    riferita alla disciplina delle conclusioni e all'effetto della mancata produzione scritta: la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non si fosse verificata revoca tacita della costituzione di parte civile perché le conclusioni erano richiamate nell'atto di costituzione

  • art. 523 cod. proc. pen.

    norma sul deposito delle conclusioni nel giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della revoca della costituzione di parte civile l'assenza di nuove conclusioni scritte se le richieste risultavano già definite nell'atto di costituzione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    in tema di processo indiziario la Corte ha ricordato i criteri di valutazione (gravità, precisione e concordanza degli indizi) e ha ritenuto corretta la valutazione complessiva degli indizi operata dai giudici di merito, non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di logicità

  • art. 114 cod. pen.

    riguarda l'attenuante per minima partecipazione: la Corte ha confermato che non basta una minore efficacia causale rispetto agli altri partecipanti; è necessaria una partecipazione marginale ed effettivamente trascurabile, non ravvisata nel caso di specie

  • art. 62-bis cod. pen.

    richiamata nel contesto del giudizio comparativo tra circostanze opposte; la Corte ha ritenuto legittimo il bilanciamento adottato dal giudice di merito e non arbitrario

  • art. 133 cod. pen.

    norma sui criteri di determinazione della pena e sui parametri utilizzabili nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Cassazione ha ricordato che il giudice di merito può indicare anche un solo parametro previsto dall'art. 133 per giustificare l'adeguatezza della pena

Massime di principio

  • La mancata produzione di nuove conclusioni scritte dall'avvocato della parte civile non equivale automaticamente a revoca tacita della costituzione se le richieste risultano già contenute nell'atto di costituzione o verbalmente richiamate in udienza.
  • In sede di legittimità non è consentita la rinnovata valutazione degli elementi probatori: la Cassazione sindaca la correttezza logico‑giuridica della valutazione (completezza, correttezza e logicità) e il rispetto dei criteri di valutazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza), ma non riforma le valutazioni di merito se motivate.
  • Nei processi basati su prove indiziarie è necessario che gli indizi, considerati nel loro insieme, raggiungano il requisito di univocità e concordanza richiesto dalla giurisprudenza (gravità, precisione e concordanza) per giustificare la condanna.
  • L'attenuante per minima partecipazione ex art. 114 c.p. richiede un contributo marginale e trascurabile all'evento criminoso; una semplice partecipazione meno intensa rispetto ad altri corresponsabili non è sufficiente.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito e la scelta dell'equivalenza o della prevalenza è valutabile in sede di legittimità solo se fondata su ragionamenti illogici o arbitrari; è sufficiente una motivazione congrua che indichi, anche solo con riferimento a uno dei parametri dell'art. 133 c.p., la ragione dell'accertamento della pena.

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